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leggi, statuti e regolamenti del paese. Però i Consoli gene- 1861 rali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi rimarranno esclusivamente incaricati dell'ordine interno a bordo delle navi di commercio della loro nazione, e giudicheranno essi soli i dissensi che sorgessero tra il Capitano, gli Ufficiali dell'equipaggio ed i marinai, qualunque ne sia il motivo, e particolarmente per ciò che riguarda il salario e l'adempimento delle reciproche obbligazioni.

Le Autorità locali potranno soltanto intervenire quando gli accaduti disordini saranno tali da disturbare la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nel porto, e potranno ugualmente giudicare queste questioni, quando una persona del paese od estranea all'equipaggio si trovi in quelle implicata.

In tutti gli altri casi, le suddette Autorità si limiteranno ad aiutare efficacemente gli Agenti Consolari, quando questi ne li richiedano, onde fare arrestare e condurre in carcere quegli individui dell'equipaggio, che giudicassero per qualsiasi motivo conveniente.

XXIII. Per tutto ciò che si riferisce al collocamento delle navi, al loro caricamento o scaricamento nei porti, bacini, rade dei due Stati, all'uso dei magazzini pubblici, bilancie, argani ed altri simili strumenti, ed in genere per tutte le formalità e disposizioni sull'arrivo, soggiorno e partenza delle navi, si concederà nei due paesi il trattamento nazionale, sendochè le due Alte Parti contraenti hanno precisamente l'intenzione di stabilire l'eguaglianza la più perfetta fra i sudditi delle due nazioni.

XXIV. - I Consoli generali, Consoli o Vice-Consoli rispettivi potranno fare arrestare e rinviare o a bordo o nel loro paese i marinari, o qualunque altra persona facente parte dell'equipaggio delle navi da guerra e di commercio che le avessero disertate. A questo fine s'indirizzeranno per iscritto alle Autorità locali competenti, e giustificheranno mediante l'esibizione dei registri o del ruolo dell'equipaggio, o se il bastimento fosse già ripartito, mediante copia autentica di questi

1861 documenti, che le persone che essi reclamano facevano realmente parte dell'equipaggio.

Dietro questa domanda, così giustificata, non potrà ricusarsi la consegna. Sarà loro inoltre accordato ogni aiuto ed assistenza per la ricerca e l'arresto di questi disertori, che saranno mantenuti nelle prigioni del paese, a richiesta ed a spese del Console, fino a che si trovi l'occasione di farli partire.

Questo imprigionamento non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i quali, dopo un previo avviso di tre giorni al Console, l'individuo arrestato sarà messo in libertà, e non potrà più essere imprigionato per lo stesso motivo.

Ciònonostante, se il disertore avesse commesso qualche delitto a terra, potranno le Autorità locali differire la sua estradizione, fino a che il Tribunale abbia pronunziata la sua sentenza, e che questa abbia ricevuta piena ed intera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che i marinari ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese in cui avvenga la diserzione, sono eccettuati dalle disposizioni del presente articolo.

XXV. Sempre che non vi siano stipulazioni in contrario fra gli armatori, i caricatori e gli assicuratori dei bastimenti dei due paesi, le avarie che i medesimi soffrissero durante la navigazione, dirigendosi nei rispettivi porti, verranno regolate dai Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli della propria nazione, a meno che i sudditi del paese, in cui risiedono i detti Agenti, o į sudditi di una terza Potenza trovinsi interessati in queste avarie; poichè in questo caso, tranne vi fosse accordo amichevole tra tutte le parti interessate, dovranno desse venire regolate dall'Autorità locale competente.

XXVI. Si conviene formalmente fra le due Alte Parti contraenti che, indipendentemente dalle stipulazioni precedenti, gli Agenti diplomatici e consolari, i sudditi di ogni classe, le navi e le mercanzie di uno dei due Stati go

dranno di pieno diritto nell'altro delle franchigie, privilegii 1861 ed immunità qualsiansi già concesse, o che si concedessero in seguito alle nazioni le più favorite, gratuitamente se la concessione è gratuita, o mediante uguale compenso se la concessione ebbe luogo dietro qualche corrispettivo.

XXVII. Il presente Trattato sarà in vigore per cinque anni dal giorno dello scambio delle ratifiche; e se un anno prima di questo termine, una delle Potenze contraenti non abbia annunziato ufficialmente all'altra la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambe le parti per un altro anno, e così di seguito, finchè si sia fatta questa dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui questa abbia avuto luogo.

XXVIII. Il presente Trattato sarà approvato e ratificato da Sua Maestà il Re d'Italia e da Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Venezuela, secondo la Costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate a Parigi nel termine di un anno dal giorno della firma, od anche più presto se ciò sarà possibile (1).

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmato il presente Trattato, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Madrid il 19 giugno 1861.

(L. S.)

R. TEcco.

(L. S.)

F. TORO..

(1) Il termine fu prorogato con atti firmati a Parigi li 20 giugno e 20 settembre 1862.

Ratificato da S. M. il 4 settembre 1862 --- Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 20 dello stesso mese.

1861 documenti, che le persone che essi reclamano facevano realmente parte dell'equipaggio.

Dietro questa domanda, così giustificata, non potrà ricusarsi la consegna. Sarà loro inoltre accordato ogni aiuto ed assistenza per la ricerca e l'arresto di questi disertori, che saranno mantenuti nelle prigioni del paese, a richiesta ed a spese del Console, fino a che si trovi l'occasione di farli partire.

Questo imprigionamento non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i quali, dopo un previo avviso di tre giorni al Console, l'individuo arrestato sarà messo in libertà, e non potrà più essere imprigionato per lo stesso motivo.

Ciònonostante, se il disertore avesse commesso qualche delitto a terra, potranno le Autorità locali differire la sua estradizione, fino a che il Tribunale abbia pronunziata la sua sentenza, e che questa abbia ricevuta piena ed intera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che i marinari ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese in cui avvenga la diserzione, sono eccettuati dalle disposizioni del presente articolo.

XXV. Sempre che non vi siano stipulazioni in contrario fra gli armatori, i caricatori e gli assicuratori dei bastimenti dei due paesi, le avarie che i medesimi soffrissero durante la navigazione, dirigendosi nei rispettivi porti, verranno regolate dai Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli della propria nazione, a meno che i sudditi del paese, in cui risiedono i detti Agenti, o i sudditi di una terza Potenza trovinsi interessati in queste avarie; poichè in questo caso, tranne vi fosse accordo amichevole tra tutte le parti interessate, dovranno desse venire regolate dall'Autorità locale competente.

XXVI. Si conviene formalmente fra le due Alte Parti contraenti che, indipendentemente dalle stipulazioni precedenti, gli Agenti diplomatici e consolari, i sudditi di ogni classe, le navi e le mercanzie di uno dei due Stati go

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dranno di pieno diritto nell'altro delle franchigie, privilegii 1861
ed immunità qualsiansi già concesse, o che si concedes-
sero in seguito alle nazioni le più favorite, gratuitamente se
la concessione è gratuita, o mediante uguale compenso se
la concessione ebbe luogo dietro qualche corrispettivo.
XXVII. Il presente Trattato sarà in vigore per cinque
anni dal giorno dello scambio delle ratifiche; e se un anno
prima di questo termine, una delle Potenze contraenti non
abbia annunziato ufficialmente all'altra la sua intenzione
di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vi-
gore per ambe le parti per un altro anno, e così di se-
guito, finchè si sia fatta questa dichiarazione, qualunque sia
l'epoca in cui questa abbia avuto luogo.

XXVIII. II presente Trattato sarà approvato e rati-
ficato da Sua Maestà il Re d'Italia e da Sua Eccellenza il
Presidente della Repubblica di Venezuela, secondo la Costi-
tuzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno
scambiate a Parigi nel termine di un anno dal giorno della
firma, od anche più presto se ciò sarà possibile (1).

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmato il presente Trattato, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Madrid il 19 giugno 1861.

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(1) Il termine fu prorogato con atti firmati a Parigi li 20 giugno e 20 settembre 1862.

Ratificato da S. M. il 4 settembre 1862 --- Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 20 dello stesso mese.

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