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1862 ma si dovettero sospendere le conferenze per l'emerso bisogno di maggiori informazioni ed istruzioni da entrambe le Parti.

Mentre si stava procurandole i due Governi mediante carteggio diplomatico, e specialmente colle note 3 e 16 giugno 1862, stabilirono fra loro che la trattazione ulteriore dovesse avere per punto di partenza le basi ivi consensualmente specificate.

Dopo di ciò i Commissarii dei due Stati Svizzero e Italiano riunitisi nuovamente in Torino il giorno 10 settembre 1862, e ripigliate le conferenze, convennero dopo varie discussioni nel principio che invece di procedere ad una materiale divisione di beni, si dovesse, anche per meglio raggiungere lo scopo della Convenzione, convertire la quota da attribuirsi alla Mensa Vescovile di Como sui beni situati nel Cantone Ticino in una rendita redimibile a beneplacito di ciascuna parte, facendo fondamento sulle risultanze degli stati patrimoniali, e dei rendiconti eseguiti in occasione delle ultime due vacanze della Sede Vescovile di Como, combinate con quella dell'attuale amministrazione dei beni della Mensa esistenti nel Cantone Ticino.

Entrati poi i Commissarii dei due Governi a discutere tutti gli altri punti che aveano formato oggetto di questione, emerse per alcuni di essi, dal canto dei Delegati Svizzeri, il bisogno di avere ulteriori istruzioni dal proprio Governo, epperò nel giorno 30 settembre p. p. dovettero di bel nuovo sospendersi le conferenze, con riserva di riunione nel successivo mese di novembre. Avute le invocate istruzioni, ed essendo stata nell'intervallo accettata dal Governo Federale la dimissione offerta dal Commissario e Consigliere di Stato signor Avvocato Bolla, la rappresentanza della Parte Svizzera venne per effetto di un nuovo mandato rilasciato dalla Confederazione a concentrarsi negli altri due Commissarii signori Jauch e Vieli.. E raccoltisi questi assieme ai nominati due Commissarii Regi in Torino nel giorno 27 novembre 1862, si addivenne, dopo n.° 29 sedute tenutesi negli anni

1861, 1862, in via di transazione alla seguente Convenzione, 1862 della quale formano parte integrante le basi state adottate già dai due Governi.

CONVENZIONE.

I. La Parte Svizzera in correspettivo della quota dei beni che nel materiale riparto avrebbe dovuto essere attribuita definitivamente alla Mensa Vescovile di Como, promette e si obbliga di pagare alla medesima annue italiane lire sei mila (It. L. 6000) rappresentate da un capitale di simili lire 133,333, nella ragione di 4 1/2 per %, con facoltà alle parti rispettivamente di pagare o di esigere il capitale stesso in qualunque tempo col semplice preavviso di tre mesi.

II. — Tutti i beni di qualsivoglia natura, nessuno eccettuato, della Mensa Vescovile di Como, che si trovano nel Cantone Ticino, si riterranno di esclusiva ed assoluta proprietà della Parte Svizzera, ed a sua libera e piena disposizione, fermo però il disposto degli articoli 1142, 1152, 1171 e 1185 del vigente Codice Civile Ticinese sino all'effettivo pagamento del capitale indicato nel precedente articolo I. Dall'altro canto tutti i beni di qualsivoglia natura, niuno eccettuato, posseduti fuori del Cantone Ticino dalla Mensa Vescovile di Como resteranno di esclusiva sua proprietà, e parimenti a piena e libera sua disposizione.

III. In luogo della consegna dei redditi di quella quota dei beni, che nel materiale riparto avrebbe dovuto essere riservata alla Parte Svizzera, ma col godimento a favore dell'attuale Vescovo di Como, Monsignor Marzorati, la stessa Parte Svizzera corrisponderà a questo in due rate semestrali posticipate, sino a che conservi la sua sede, o non rinunci a questo individuale diritto, l'annua somma di italiane lire. quattro mila e duecento cinquanta (It. L. 4250).

IV. - Entro tre mesi la Parte Svizzera darà al Vescovo di Como, o a chi per esso, il rendiconto della intiera sostanza posseduta dalla Mensa nel territorio svizzero, e detenuta

1862 ed amministrata dal Cantone Ticino, il qual rendiconto comincerà dal giorno in cui fu sospeso il pagamento delle rendite ed appresa la sostanza, arrivando sino al giorno in cui entrerà in attività la Convenzione. Il risultamento attivo della relativa amministrazione sarà versato in denaro dalla Parte Svizzera al Vescovo di Como entro quindici giorni dall'epoca del riconosciuto rendiconto.

V. Relativamente a) al Collegio di Ascona fondato da Bartolomeo Papi con testamento 18 agosto 1580 a rogito del Notaio di Roma Curzio Sacconi De Sanctis; b) alla Cappellania nella Chiesa parrocchiale di Riva San Vitale, disposta dal fu Sacerdote Alessandro Pellegrini con testamento 17 dicembre 1836; c) al lascito del fu Arciprete di Balerna, Sacerdote Giacomo Torriani, per gli esercizi spirituali, giusta l'istrumento 24 gennaio 1732 a rogito Piazzoli; e finalmente d) al Benefizio denominato di Sant'Antonio in Brusino Arsizio, eretto da Gabriele e Gerolamo Depomis coll'istrumento 30 dicembre 1836 a rogito Luini, cesserà, tanto da parte del Vescovo di Como, quanto da parte del Governo Italiano, la qualunque ingerenza sinora avuta nell'amministrazione di beni e rendite costituenti le dotazioni di quelle fondazioni, restando ogni diritto ed obbligo esclusivamente alla Parte Svizzera, alla quale perciò sarà consegnata entro tre mesi ogni somma che giacesse presso il Vescovo di Como procedente dai detti lasciti, non che ogni relativo ricapito di credito, senza pregiudizio però dei diritti competenti a coloro che si trovassero regolarmente investiti od a qualunque altro avente ragione.

Rispetto al Collegio di Ascona poi, siccome la Parte Svizzera accampa delle pretese non ammesse dal Governo Italiano circa la sostanza e le gestioni relativamente al tempo passato, così, senza che il predetto Governo riconosca alcuna obbligazione in proposito, lascia però riservata alla detta Parte Svizzera ogni ragione che le potesse competere contro chiunque di diritto per tutto ciò che può risguardare il rendiconto, gli avanzi, l'applicazione degli

alunnati, la sostanza ovunque posta, e quanto altro possa 1862 riferirsi al detto Collegio.

VI.

Avendo il Vescovo di Como presa all'Ufficio ipotecario in Lugano nel 25 ottobre 1844 al volume X, n.o 560, una iscrizione a carico di quelle monache Cappuccine a garanzia del diritto dell'Ordinario di Como di disporre del capitale di milanesi lire cinquanta mila (L. 50,000) per un'opera pia nei casi contemplati dall'istrumento 16 maggio 1748 a rogito Zezi, o come meglio, si dichiara cessata su questo oggetto ogni ingerenza e diritto nel Vescovo di Como, ed immessa la Parte Svizzera relativamente a tale ipoteca in luogo e stato del predetto Ordinario.

VII. Il Cantone Ticino avrà a termini dell'atto 17 settembre 1842 il diritto di percepire annualmente dall'Intendenza della Casa del Duca di Genova in Torino Italiane lire trecento (It. L. 300), metà dell'assegno annuo di simili lire 600 stato disposto dalla fu Regina di Sardegna Maria Cristina di Borbone a vantaggio di due giovani che si dedichino alla carriera ecclesiastica, senza pregiudizio degli ulteriori diritti che potessero competere alle famiglie o località interessate a termini della fondazione.

Resteranno poi salvi in ogni tempo alla Parte Svizzera quei diritti che in seguito a nuove cognizioni o documenti venisse in grado di far valere sia a posti gratuiti nei Seminarii di Como e di Milano, sia a comparticipare a Benefizii canonicali o Prebende delle due Diocesi.

In quanto ai posti nei Seminarii di Milano assegnati alla Parte Svizzera in contemplazione dell' avvenuta soppressione del Collegio Elvetico, non s'intenderanno immutati con questa Convenzione i rispettivi rapporti di diritto delle due Parti.

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VIII. Cesserà da parte della Curia Arcivescovile di Milano e di quel Seminario Maggiore, non che del Governo Italiano, la qualsivoglia sinora avuta ingerenza relativa al Seminario di Pollegio fondato dal Cardinale Federico Borromeo con atto 6 giugno 1622. I legati di procedenza di

1862 Giovanni Martino Soldati, di Giovanni Toschini e di Monsignor Francesco Maria Zoppi, di cui nei rispettivi testamenti 5 luglio 1814, 5 dicembre 1834 e 18 gennaio 1839, verranno fra tre mesi rilasciati dal Seminario Maggiore alla Parte Svizzera sborsandole il capitale di milanesi lire dieci mila (mil. L. 10,000) pel primo, e di milanesi lire venticinque mila (mil. L. 25,000) pel secondo; circa al terzo legato non entrato nella Cassa del Seminario, ma tuttora a debito dell'Istituto delle Figlie della Carità in Milano, ogni relativo diritto verrà esercitato unicamente dalla Parte Svizzera, che resta immessa pienamente in stato e luogo dell'Arcivescovo di Milano. L'importo delle annualità arretrate dei detti tre legati, le quali non fossero state, o non fossero in corso di applicazione a tenore dell'atto di fondazione, sarà dal Seminario consegnato alla Parte Svizzera insieme coi capitali Soldati e Toschini.

Siccome poi il detto Seminario si faceva creditore di rilevante somma verso quello di Pollegio in causa di sovvenzioni e somministrazioni dal 1.° novembre 1814 in avanti pel suo andamento, e per la manutenzione e miglioramento dei beni della dotazione, non che per acquisto di terreni e per riscatto di servitù, credito che in parte appariva da conto stato approvato nell'anno 1837 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, così questa pretesa che veniva integralmente impugnata dalla parte Svizzera, fu, previo l'abbandono delle partite risguardanti il detto andamento del Collegio, transatta per le altre partite nella somma di italiane lire dodicimila (ital. L. 12,000) che la Parte Svizzera pagherà al Seminario Maggiore di Milano, allorchè questi le rilascierà i capitali dei Legati Soldati Toschini.

Si dichiara del resto che la presente Convenzione non si estende alla pretesa dei Padri Missionarii di Rhò per l'uso della casa degli esercizii annessa al Seminario di Pollegio nel caso della riattivazione degli esercizii stessi.

IX. Tutti i pagamenti da farsi dall'una e dall'altra

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