Sivut kuvina
PDF
ePub

parte per effetto della presente Convenzione saranno ese- 1862 guiti in danaro effettivo, escluso ogni surrogato, e precisamente o con pezzi d'oro da venti franchi o con pezzi d'argento da franchi cinque.

Il ragguaglio in lire italiane delle somme riscosse in passato dalle Amministrazioni di Lombardia in lire milanesi od austriache, ed ora da rifondersi alla Parte Svizzera, si farà secondo la tariffa già vigente in Lombardia all'epoca dei rispettivi incassi.

X. Restano escluse dalla presente Convenzione, e sono rimesse ad una particolare trattazione e ad un accordo diretto fra i due Governi:

1. La pretesa della Parte Svizzera sui beni del Capitolo Vescovile di Como esistenti nel Cantone Ticino.

2. La pretesa della stessa Parte Svizzera a ciò che in una corrispondente somma in denaro sia convertita la compartecipazione degli Svizzeri:

a) ai posti gratuiti nel Collegio fondato in Como dal Cardinale Tolomeo Gallio con atto del 1583;

b) ai posti pure gratuiti nell'Istituto residente in Milano a favore dei sordo-muti della campagna dipendentemente dal lascito della fu Marchesa Lunati-Besozzi dell'anno 1854;

e) alle pensioni destinate ai sacerdoti impotenti dal fu Maggiore Birago con testamento 20 luglio 1821.

Frattanto però, e sino a che le predette negoziazioni diplomatiche non abbiano ottenuta la loro soluzione, da un canto nulla sarà innovato per ciò che concerne i posti nel Collegio Gallio e nell'Istituto Lunati-Besozzi, e le pensioni procedenti dal legato Birago, che fossero già devolute of fossero per devolversi a favore di individui Svizzeri, a termini dei rispettivi atti di fondazione e di quanto fu sinora praticato. Dall'altro canto cesserà da parte della Svizzera o di chiunque altro la sospensione del pagamento delle rendite di qualsiasi natura spettanti al Capitolo Vescovile di Como, le quali rendite continueranno quindi ad esser

1862 gli soddisfatte come anteriormente a detta sospensione, oltrechè entro tre mesi saranno corrisposte al Capitolo stesso le rendite arretrate, ben inteso che questi pagamenti non possano essere allegati a pregiudizio della pretesa del Cantone Ticino.

XI. Ferme la eccezione di cui all'articolo X e le riserve espresse negli articoli V e VII, s'intende colla presente Convenzione definita e tacitata in perpetuo dall'una e dall'altra Parte qualunque pretesa dipendente dalle separazioni Diocesane di Milano e di Como, per cui nè gli Ordinarii di quelle Diocesi, nè quei Seminari od altri Istituti Religiosi potranno in ogni futuro tempo accampare in proposito qualsiasi diritto verso la Parte Svizzera, come quest'ultima, ed i rispettivi Ordinarii, Seminarii od Istituti, non potranno reciprocamente accamparne verso di quelli. XII. Le Curie dell'Arcivescovado di Milano e del Vescovado di Como passeranno alla Parte Svizzera tutti i documenti ed atti che presso di loro esistessero aventi relazione agli oggetti attribuiti nella presente Convenzione alla Parte Svizzera. Consegneranno pure tutti gli altri documenti riferibili esclusivamente al territorio staccato dalle. due Diocesi, e pei documenti comuni ai due territorii le dette Curie ne rilascieranno a spese comuni copia alla Parte Svizzera ad ogni sua richiesta.

XIII. — È ritenuta la garanzia del Governo Federale Svizzero per le dichiarazioni fatte dalla Parte Svizzera in questa Convenzione e per le obbligazioni che ne derivano a termini delle basi preliminari state adottate fra i due Governi.

XIV. Nascendo qualche differenza fra le due Parti interessate circa l'esecuzione della Convenzione, e non potendo Esse mettersi d'accordo, se ne occuperanno i due Governi per appianarle.

XV. — La presente Convenzione dovrà essere ratificata dai due Governi. Essa comincerà ad essere operativa dal

momento in cui sarà seguito lo scambio delle ratifiche, il 1862 quale si farà nel più breve termine possibile.

Questa Convenzione stesa in due originali venne, previa lettura e conferma da parte dei Commissarii, munita delle rispettive firme e suggelli.

Fatta a Torino il giorno trenta novembre mille ottocento sessantadue (30 novembre 1862).

[blocks in formation]

Contenente le basi poste dai due Governi Svizzero e Italiano nelle loro Note diplomatiche dei giorni 3 e 16 giugno dell' anno corrente quale punto di partenza delle negoziazioni circa le questioni risguardanti le Diocesi di Como e di Milano, e richiamate come parte integrante della medesima nella odierna Convenzione testè firmata dai Delegati dei detti Governi.

I Delegati stessi, prese in esame le citate Note diplomatiche, riconoscono e dichiarano concordemente che tali basi sono testualmente le seguenti:

» I. La partie des biens en litige qu'on attribuerait définitivement à l'Evêque de Como, lui serait immédiatement remise pour qu'il en disposât à son gré.

» II. Lors même qu'un accord serait intervenu entre la Confédération et le St. Siége, les revenus de la partie des biens réservés à la Suisse continueront d'être versés entre les mains de l'Evêque actuel, tant qu'il conservera le siége épiscopal de Como ou du moins aussi longtemps qu'il n'aura pas renoncé à les percevoir.

» III. — Il devra résulter de la Convention à stipuler que le Gouvernement du Roi a consenti à ce que les biens dont il s'agit soient administrés par le Canton du Tessin

1862 exclusivement en vue de leur destination éventuelle à un Evêché suisse. » IV.

Ces déclarations et les devoirs qui en résultent sont placés sous la garantie du Gouvernement fédéral.

» V. - Le Gouvernement Italien s'engagerait à employer ses bons offices pour amener la Cour de Rome à prêter son consentement à la séparation des Diocèses. Il s'engagerait de même à l'exécution de la Convention ratifiée par les deux Gouvernements, aussitôt que le Siége de Como serait devenu vacant, même dans le cas où la Cour de Rome refuserait son consentement à la séparation des diocèses ». In fede di che i Delegati passano a sottoscrivere il presente Atto steso in due originali, uno per ciascuna parte. Torino, 30 novembre 1862.

Fir.) G. JAUCH.

(Fir.) L. VIELI.

(L. S.)

(Fir.) G. FERRETTI.
(Fir.) A. DECIO.

(L. S.)

La Convenzione fu ratificata da S. M. il 6 settembre 1863. Lo scambio delle ratifiche ebbe luogo a Berna il 17 settembre 1863.

1862

XX.

1862, 26 ottobre, 1863, 1 maggio.

PARIGI.

Dichiarazioni dei due Governi d'Italia e di Francia, colle quali si approvano i protocolli della Commissione mista per la soluzione delle vertenze relative alla riunione della Savoia e del Circondario di Nizza alla Francia.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, ayant donné leur pleine et entière adhésion aux dispositions ar

rêtées de concert à Turin par leurs Commissaires respectifs 1862 au sujet de l'endiguement du Var, de celui de l'Isère et de diverses autres questions se rattachant à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France.

Les soussignés, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français d'autre part, déclarent, en vertu de leurs pouvoirs, que leurs Gouvernements respectifs approuvent et confirment les décisions consignées aux quatre protocoles signés en double à Turin par les Commissaires Italiens et Français à la date des 12 juillet, 16 octobre et 20 décembre 1861, et du 6 aôut 1862, ainsi que dans l'article additionnel au quatrième protocole portant la date de Turin le 3 et Chambéry le 6 septembre 1862. En foi de quoi les soussignés ont signé en double la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs

[blocks in formation]

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gou- 1863 vernement de S. M. l'Empereur des Français, ayant donné leur pleine et entière adhésion aux dispositions arrêtées de concert à Turin, le 1 avril 1863, au sujet de diverses questions se rattachant à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France.

Les soussignés, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français d'autre. part, déclarent, en vertu de leurs pouvoirs, que leurs Gou

« EdellinenJatka »