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1863 vernements respectifs approuvent et confirment les décisions consignées au protocole signé en double, à Turin, par les Commissaires italiens et français, à la date du 1' avril 1863. En foi de quoi les soussignés ont dressé en double la présente Déclaration et y ont apposé le cachet de leurs

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Convenzione postale tra l'Italia ed il Portogallo (').

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, desiderando restringere i buoni rapporti che esistono fra i due paesi, e regolare e facilitare per mezzo d'una Convenzione le comunicazioni postali fra i loro rispettivi dominii, hanno nominato per questo fine a loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor Conte Domenico Pes di San Vittorio della Minerva, Commendatore dell'Ordine militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, e di quelli di Nostro Signor Gesù Cristo, e di Nostra Signora della Concezione di Villa Viçosa, decorato dell'Ordine del Medjidjé di 3* classe, e di Pio IX di 2., suo Incaricato d'affari a Lisbona;

E sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, il signor Nuno Josè Severo de Mendoça, Rolim de Moura Barreto, Duca di Loulé, Conte di Valle di Reis, Gran Scu

(1) Il testo della Convenzione è in lingua portoghese ed italiana.

diere, Pari del Regno, Consigliere di Stato effettivo, Gran 1862 Croce dell'antico e molto nobile Ordine della Torre e della Spada del Valore, Lealtà e Merito, Commendatore dell'Ordine di Nostro Signor Gesù Cristo, Cavaliere dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, Gran Croce dell'Ordine militare dei Ss. Maurizio e Lazzaro d'Italia, del Reale e distinto Ordine di Carlo III di Spagna, dell'Ordine di Ernesto il Pio di Sassonia-Coburgo-Gotha, di quello di Leopoldo del Belgio, di quello del Leone Neerlandese, di quello dell'Aquila rossa e dell'Aquila nera di Prussia, di quello del Danebrog di Danimarca, di quello della Corona Verde di Sassonia, di quello di Pio IX, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro e Segretario di Stato per gli affari Esteri, ed interinalmente anche pei Lavori pubblici, Commercio ed Industria;

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro pieni poteri, trovandoli in debita forma, convennero negli articoli seguenti:

I.

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Fra le Amministrazioni postali del Regno d'Italia e del Portogallo vi sarà uno scambio giornaliero di lettere, mostre, campioni di merci e stampe d'ogni specie, da effettuarsi in pieghi chiusi colla mediazione delle poste francesi e spagnuole.

II. Le due Amministrazioni potranno eziandio valersi per la trasmissione delle corrispondenze in pieghi chiusi dei bastimenti mercantili che navigassero fra i porti italiani e portoghesi. Per questo mezzo però non si spediranno che quelle corrispondenze sul cui indirizzo ne sarà espressa l'indicazione. I pieghi chiusi spediti per la via di mare saranno consegnati agl'impiegati doganali o sanitari, che primi si presenteranno a bordo all'arrivo dei surriferiti bastimenti.

III. Le spese di transito delle corrispondenze cambiate in pieghi chiusi fra l'Italia ed il Portogallo colla mediazione delle poste francesi e spagnuole saranno soste

1862 nute rispettivamente dalle due Amministrazioni postali italiana e portoghese.

L'Amministrazione delle poste italiane prende a suo carico l'intiera spesa di transito sul territorio francese e spagnuolo delle corrispondenze spedite dall'Italia nel Portogallo.

Dal canto suo l'Amministrazione delle poste portoghesi prende a suo carico l'intiera spesa di transito sul territorio spagnuolo e francese delle corrispondenze spedite dal Portogallo in Italia.

Resta però convenuto che le spese di transito sul territorio spagnuolo delle corrispondenze spedite da ambe le parti saranno liquidate e pagate dall'Amministrazione delle poste del Portogallo, e che le spese di transito sul territorio francese delle corrispondenze spedite dall'una e dall'altra parte saranno liquidate e pagate dall'Amministrazione delle poste d'Italia.

Le sopraddette due Amministrazioni nella liquidazione dei conti si accrediteranno reciprocamente delle somme che ognuna di esse avrà pagato per conto dell'altra in forza delle disposizioni del presente articolo.

IV. Il pagamento delle spese di trasporto delle corrispondenze col mezzo dei bastimenti mercantili compete all'Amministrazione che le spedisce, se tale pagamento è dovuto in virtù della legislazione vigente nello Stato rispettivo.

Qualora però il Governo italiano od il Governo portoghese stabilissero fra i porti delle due nazioni un servizio regolare di piroscafi appartenenti alla marineria reale, o noleggiati, o sussidiati, le condizioni per la trasmissione delle corrispondenze scambiate con questo mezzo saranno stabilite di comune accordo dalle Amministrazioni postali dei due Stati.

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V. Le persone che spediranno lettere dall'Italia pel Portogallo, l'isola di Madera, e le isole Azore, e viceversa, dovranno francarle fino a destinazione.

VI. La tassa delle lettere ordinarie, cioè non raccomandate, che saranno spedite per la via di Francia e Spa

gna dall'uno all'altro dei due paesi, è fissata a 80 cente- 1862 simi in Italia ed a 150 reis in Portogallo per ogni porto semplice di grammi 7 112, o frazione di grammi 7 112.

La tassa delle lettere che si spediranno col mezzo di bastimenti mercantili sarà di 50 centesimi in Italia e di 100 reis in Portogallo per ogni porto semplice di 15 grammi o frazione di 15 grammi.

VII. L'Amministrazione delle poste italiane potrà trasmettere lettere raccomandate a destinazione del Portogallo, dell'isola di Madera e delle isole Azore.

Dal canto suo l'Amministrazione delle poste portoghesi potrà spedire lettere raccomandate a destinazione del Regno d'Italia e dei paesi ai quali le poste italiane servono di mediazione.

La tassa delle lettere raccomandate a destinazione del Regno d'Italia nel Portogallo e viceversa, sarà la stessa delle lettere ordinarie coll'aggiunta di una tassa fissa di raccomandazione, la quale sarà di 50 centesimi in Italia e di 100 reis in Portogallo.

Queste tasse dovranno sempre essere pagate anticipa

tamente.

La spedizione di lettere raccomandate per la via di mare non è ammessa.

VIII. Le mostre ed i campioni di merci, quantunque posti sotto fascia, saranno considerati come lettere, e sottoposti alla medesima tassa.

IX. I giornali e le stampe di qualunque specie, spediti dall'Italia in Portogallo e viceversa, tanto per la via di terra, quanto per la via di mare, dovranno essere francati sino a destinazione.

La tassa dell'affrancamento dei giornali ed altri stampati sarà di 10 centesimi in Italia, e di 20 reis in Portogallo per ogni 45 grammi o frazione di 45 grammi.

Sotto la denominazione di stampe s'intendono comprese ogni specie d'opere periodiche, gli opuscoli, i libretti non

1862 rilegati, le carte di musica, gli avvisi, le circolari, i prospetti, cataloghi, incisioni, litografie, fotografie e simili.

X. I giornali I giornali e le stampe cui si riferisce l'articolo precedente, dovranno essere posti sotto fascia e accomodati in modo da potersi facilmente verificare, e non dovranno contenere alcun scritto oltre il rispettivo indirizzo, eccetto gli avvisi e le circolari, nei quali pure potrà scriversi la data e la firma.

I giornali e le stampe, al cui riguardo non si osservassero le prescrizioni sopraindicate, come pure quelli che non fossero francati o non lo fossero sufficientemente, saranno trattenuti e non vi si darà corso.

XI. I giornali e le stampe sotto fascia potranno anche essere raccomandati mediante il pagamento della tassa stabilita per la loro francatura e della tassa fissa di raccomandazione di 50 centesimi o di 100 reis.

XII. Le tasse di cui trattano gli articoli VI, VII, VIII, IX e XI precedenti saranno pagate col mezzo di francobolli postali dei paesi rispettivi.

Quando il valore dei francobolli apposti agli oggetti spediti fosse inferiore alla tassa dovuta a norma degli articoli succitati, gli oggetti medesimi non potranno aver corso, ma saranno trattenuti, e ne sarà dato avviso possibilmente ai mittenti.

XIII. L'Amministrazione delle poste italiane riterrå intieramente l'ammontare delle tasse riscosse dai suoi uffizi in forza degli articoli VI, VII, VIII, IX e XI della presente Convenzione sulle lettere ordinarie e su quelle raccomandate, non che sui giornali e sulle stampe francate e raccomandate, originarie del Regno d'Italia pel Portogallo.

Dal canto suo l'Amministrazione delle poste portoghesi riterrà intieramente l'ammontare delle tasse riscosse dai suoi uffizi in virtù degli articoli succitati sulle lettere e sulle stampe francate o raccomandate, originarie del Portogallo, a destinazione dell'Italia.

XIV. Le Amministrazioni delle poste italiana e por

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