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1863

Il Trattato di Commercio colla Francia fu colle annesse tariffe ratificato da S. M. il 22 febbraio 1863. In seguito poi all'approvazione data dal Parlamento al Trattato stesso si procedette al cambio delle ratifiche che ebbe luogo in Parigi il 19 gennaio 1864. In tale circostanza venne redatto il seguente

PROCESSO VERBALE

DI SCAMBIO DELLE RATIFICHE DEL TRATTATO DI COMMERCIO

TRA L'ITALIA LA FRANCIA.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des Ratifications de Sa Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur des Français sur le Traité de commerce conclu, le 17 janvier 1863, entre l'Italie et la France, les instruments respectifs de ces Ratifications ont été produits, et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme, l'échange en a été opéré. Toutefois, avant de clore ce Procès Verbal, les soussignés ayant reconnu que le troisième paragraphe de l'article XIII, aux termes duquel << le droit d'importation en Italie des charbons de terre, etc. est réduit à un franc par mille kilogrammes » ne s'accorde pas avec la disposition du tarif général des douanes de l'Italie, qui admet ces produits importés des pays étrangers en franchise de droits, il est réciproquement convenu que le paragraphe précité devra être considéré comme nul et non avenu. En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent Procès-Verbal et l'ont revêtu du cachet de leurs

armes.

Fait à Paris, le 19 janvier 1864.

NIGRA.
(L. S.)

DROUYN DE LHUYS.

(L. S.)

XXIV.

1863, 4 febbraio.

RIO JANEIRO.

Convenzione consolare tra l'Italia ed il Brasile (1).

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, animati dal reciproco desiderio di restringere viemaggiormente i legami d'amicizia felicemente esistenti fra i due Stati, e di sviluppare ognora più fra i loro popoli le relazioni commerciali, e persuasi che mezzo convenientissimo di raggiungere l'intento si è di fissare con chiarezza i diritti, privilegi ed immunità reciproche degli Agenti consolari, come altresì di determinare le funzioni e gli obblighi a cui dessi saranno rispettivamente soggetti nei due paesi, risolsero di conchiudere una Convenzione consolare, ed a questo scopo nominarono per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor conte Alessandro Fé d'Ostiani, suo Incaricato d'Affari presso il Governo Imperiale del Brasile;

E Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, Sua Eccellenza il signor Sergio Teixeira de Macedo, membro del suo Consiglio, Gran Croce dell'Ordine della Rosa, e di quello di Cristo di Portogallo, Commendatore del Real Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, dell'Imperiale Angelico Costantiniano di S. Giorgio, e di quello Pontificio di S. Gregorio Magno, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, Deputato all'Assemblea generale legislativa, ecc. ecc.

I quali, avendosi comunicati i loro rispettivi pieni poteri,

(1) Il testo della Convenzione è in lingua italiana e portoghese.

1863

1863 che trovarono in buona e dovuta forma, convennero e concordarono nei seguenti articoli:

I. — 1° Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Delegati consolari nei porti, città e luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente d'eccettuarne per misura generale quelle località che giudicassero convenienti.

2o I detti Agenti non potranno assumere l'esercizio delle loro funzioni senza avere prima presentato la loro patente al Governo, ed ottenutone l'exequatur, che sarà loro rilasciato senza spesa nella forma stabilita nei rispettivi Paesi.

3° Sulla presentazione dell'exequatur le Autorità amministrative e giudiziarie del luogo di loro residenza li appoggeranno nell'esercizio delle loro funzioni consolari, e li faranno godere immediatamente delle prerogative, privilegi ed onorificenze annesse alla loro carica nel rispettivo loro distretto consolare.

4° S'intende che ad ognuna delle Alte Parti contraenti spetta il diritto di annullare l'exequatur dei suindicati Agenti, dando però i motivi che a ciò l'indussero.

II. 1° I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Delegati consolari godranno nei due Paesi dei privilegi propri della loro carica, come l'esenzione dall'alloggio militare, dalle contribuzioni milita, dalle contribuzioni dirette si personali, che mobiliari e sontuarie imposte dallo Stato, dalle Autorità provinciali, e dai Comuni, a meno ch'essi siano cittadini del paese ove risiedono, o vi posseggano beni stabili, o vi esercitino il commercio, od una qualche industria, nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi ed imposizioni che i nazionali.

2° Tutti i sovranominati Agenti godranno inoltre, salva l'eccezione indicata, dell'immunità personale, eccetto pei fatti che la legislazione attuale del Regno d'Italia punisce della pena di morte, dei lavori forzati e della reclusione, e che

la legge penale dell'Impero del Brasile colpisce attualmente 1863 delle pene di morte, della galera e della prigione con lavoro; essendo però negozianti la pena della prigione potrà esser loro imposta soltanto pei fatti commerciali e non pei fatti civili.

3° Potranno collocare sulla porta esterna della loro abitazione lo scudo coll'arme della loro nazione, colla scritta seguente:

Consolato, Vice-Consolato e Delegazione consolare d....

e nei giorni di pubbliche solennità nazionali o religiose ed altri d'uso, potranno inalberare la bandiera di loro Nazione sulla casa consolare.

Potranno similmente collocare la detta bandiera sui battelli che li conducessero nelle acque territoriali nell'esercizio delle loro funzioni.

4° È inteso che queste marche esteriori serviranno solamente ad indicare l'abitazione o la presenza dell'Autorità consolare, e non potranno mai essere interpretate come segno di diritto di asilo.

5° I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli, Delegati consolari e Cancellieri, che non sono sudditi del Paese ove risiedono, e che non esercitano commercio od industria, non potranno essere obbligati a comparire come testimoni nanti i Tribunali.Quando le Autorità del Paese abbisognino di ricevere da essi qualche dichiarazione od informazione, dovranno domandarla per iscritto, o trasportarsi al loro domicilio per riceverla di viva voce. Queste dichiarazioni ed informazioni così domandate dovranno esser fatte dai Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli, Delegati consolari e Cancellieri dentro lo spazio determinato dall'Autorità, ovvero nel giorno ed ora dalla medesima fissati.

6° In caso d'impedimento, d'assenza o di decesso dei Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari, i loro Segretari Cancellieri, Allievi od Applicati consolari che siansi fatti previamente conoscere come tali dalle Autorità locali e che

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