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cessi in Italia anche quando gli eredi siano minori, figli di 1863 Brasiliani nati in Italia.

5° È pure inteso che qualora gli eredi legalmente riconosciuti o gli esecutori testamentari vengano a presentarsi in persona sul luogo, oppure vi si facciano rappresentare da Procuratori legalmente e debitamente costituiti, i Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari dovranno loro dare conto e rimettere l'amministrazione delle successioni. VIII. 1° Tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, la sicurezza delle merci, beni ed effetti, sarà regolato secondo le leggi, gli statuti e i regolamenti del Paese.

2° Però i Consoli ed Agenti consolari rispettivi saranno esclusivamente incaricati dell'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro Nazione e conosceranno soli delle dissensioni che insorgessero tra il Capitano, gli Ufficiali dell'equipaggio ed i marinai e tra qualunque persona a qualsiasi titolo iscritta sul ruolo d'equipaggio, per qualsivoglia motivo, e specialmente in quanto concerne il soldo ed il compimento degli accordi contratti mutuamente.

3o Le Autorità locali potranno solamente intervenire quando i disordini occorsi siano di natura a turbare la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nel porto, e potranno parimente conoscere di tali dissensioni quando una persona del Paese o straniera all'equipaggio vi fosse implicata.

4° In tutti gli altri casi le Autorità predette si limiteranno a prestare efficace aiuto agli Agenti consolari, quando ne siano da essi richieste, per far arrestare ed incarcerare quelli fra gli individui dell'equipaggio ch'essi per qualsiasi motivo giudicassero conveniente.

IX. — In quanto concerne il collocamento dei navigli, il loro caricamento e scaricamento nei porti, bacini e rade dei due Stati, l'uso dei pubblici magazzini, bilancie, argani ed altri simili ordigni, ed in generale per tutte le formalità e disposizioni riguardanti l'approdo, la fermata e la par

1863 tenza dei bastimenti sarà accordato ai due Paesi il trattamento della Nazione la più favorita.

X. 1° I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Delegati consolari rispettivi potranno far arrestare ed inviare a bordo od al loro Paese i marinari ed ogni altra persona faciente parte dell'equipaggio dei legni da guerra e di commercio, i quali avessero disertato da'detti legni.

2° A questo effetto dovranno dirigersi per iscritto alle Autorità locali competenti e provare mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo d'equipaggio, e, se la nave fosse partita, mediante copia autentica di tali documenti che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio. Sulla domanda così giustificata non si potrà negare loro la consegna di tali individui.

3° Si presterà loro di più ogni aiuto ed assistenza per la ricerca e l'arresto di detti disertori, i quali saranno sostenuti nelle carceri del Paese a richiesta ed a spese del Console, finchè trovi occasione di farli partire.

4° Questo arresto non potrà durare oltre tre mesi, passati i quali, mediante previo avviso di tre giorni al Console, l'arrestato sarà posto in libertà, nè potrà più essere per lo stesso motivo imprigionato.

5° Ciò nonostante se il disertore avrà commesso qualche delitto a terra, la sua estradizione potrà essere differita dalle Autorità locali finchè il Tribunale abbia data la sua sentenza, e questa abbia avuto piena ed intiera esecuzione.

6o Le Alte Parti contraenti convengono che i marinai ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del Paese ove succede la diserzione, sono eccettuati dalle stipulazioni del presente articolo.

XI. Sempre che non vi sia stipulazione in contrario tra gli armatori, i caricatori e gli assicuratori di bastimenti dei due Paesi dirigentisi ai porti rispettivi, sia volontariamente o per forza maggiore, le avarie saranno regolate dai Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari

di loro Nazione. Lorquando però sudditi del Paese ove ri- 1863 siedono detti Agenti o sudditi di terza Nazione vi siano interessati, reclamando contro la liquidazione consolare, avranno diritto a che i loro interessi siano regolati dall'Autorità locale competente.

XII. 1° In caso d'investimento o di naufragio d'un bastimento appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti sul litorale dell'altra, le Autorità locali dovranno avvertirne immediatamente il Console Generale, Console, Vice-Console o Delegato consolare del Distretto, o in suo difetto il Console Generale, Console, ViceConsole o Delegato consolare prossimiore al luogo del sinistro.

2° Tutte le operazioni relative al salvataggio del carico ed altri oggetti dei legni Italiani naufragati nelle acque territoriali dell'Impero del Brasile saranno dirette dai Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari d'Italia; e reciprocamente i Consoli Generali, Consoli, ViceConsoli del Brasile dirigeranno le operazioni relative al salvataggio del carico ed altri oggetti dei legni di loro Nazione naufragati nelle acque territoriali del Regno d'Italia.

3° L'intervenzione delle Autorità locali avrà solamente luogo nei due Paesi per facilitare agli Agenti consolari gli aiuti necessarii, mantenere l'ordine, garantire gl'interessi dei ricuperatori estranei all'equipaggio, e fiscalizzare l'eseguimento delle disposizioni da osservarsi per l'ingresso e la sortita delle merci ricuperate.

4° Nell'assenza e fino all'arrivo dei Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari, le Autorità lo cali dovranno prendere tutte le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti salvati.

5° In caso di dubbio sulla nazionalità dei bastimenti, le disposizioni mentovate nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'Autorità locale.

6o Le Alte Parti contraenti convengono inoltre che le

1863 merci ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun dazio di dogana, a meno che siano ammessi al consumo in

terno.

XIII. I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Delegati consolari rispettivi, non meno che i Cancellieri, Applicati ed Allievi consolari, godranno nei due Paesi di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità che sono o saranno accordati agli Agenti di egual grado della Nazione la più favorita, salve le eccezioni contenute nell'articolo 2.

XIV. Tutti i bastimenti che a norma delle leggi vigenti nei Paesi rispettivi sono considerati come bastimenti Italiani o Brasiliani, saranno quanto agli effetti della presente Convenzione trattati come tali.

XV. La presente Convenzione durerà in vigore per lo spazio di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si cambieranno le ratifiche; ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle Alte Parti contraenti avesse annunziato ufficialmente all'altra Parte l'intenzione di farne cessare gli effetti, questa continuerà a rimanere in vigore per ambe le Parti fino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui essa abbia luogo.

La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle Alte Parti contraenti, e le ratifiche saranno cambiate nella Corte di S. M. l'Imperatore del Brasile nel termine di cinque mesi o prima, se fare si può.

In fede del che i rispettivi Plenipotenziari firmarono la presente Convenzione per duplicato e vi posero i sigilli delle loro armi.

Fatto a Rio-Janeiro il giorno quattro del mese di febbraio dell'anno del Signore mille ottocento sessantatre. FÉ D'OSTIANI. SERGIO TEIXEIRA DE MACEDO. (L. S.)

(L. S.)

Ratificata da S. M. il 19 marzo 1863. Lo scambio delle ratifiche ebbe luogo in Rio-Janeiro il 24 aprile 1863,

XXV.

1863, 26 febbraio.

PARIGI.

Dichiarazione con cui si approva un protocollo, firmato il 14 febbraio 1863 dai Plenipotenziari dei Governi Italiano e Francese, in ordine alle rendite già inscritte a favore del Clero di Savoia e Nizza.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, ayant donné leur pleine et entière adhésion aux dispositions arrêtées de concert, à Turin, par leurs Commissaires respectifs, concernant les rentes ecclésiastiques dites cartelles :

Les soussignés, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part, et Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français d'autre part, déclarent, en vertu de leurs pouvoirs, que leurs Gouvernements respectifs approuvent et confirment les décisions relatives auxdites rentes ecclésiastiques consignées au Protocole signé en double, à Turin, par les Commissaires italien et français, à la date du 14 février 1863. En foi de quoi les soussignés ont signé en double la présente Déclaration et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris, le 26 février 1863.

1863

NIGRA
(L. S.)

DROUYN DE LHUYS.

(L. S.)

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