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godranno reciprocamente nel territorio dell'altro della stessa 1863 libertà e protezione che i nazionali, per entrare colle loro navi e coi loro carichi in tutti i luoghi, porti e fiumi che sono o saranno aperti al commercio estero; per viaggiare, risiedere, commerciare tanto all'ingrosso che al minuto, prendere in affitto, ed occupare case, magazzini e botteghe, effettuare trasporti di merci e danaro, ricevere consegne tanto dall'interno quanto dall'estero, pagando i soli dritti stabiliti dalla legge in vigore per i nazionali; per vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie od oggetti qualunque, tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; per fare i loro affari da sè, presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni, o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno.

Avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, impiegando a tal effetto gli avvocati, procuratori od agenti di ogni classe che essi vogliano eleggersi, e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi dei nazionali, ed andranno soggetti alle stesse condizioni imposte ai medesimi.

Infine non andranno sottoposti in alcun caso ad altri gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sui nazionali.

IV. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprietà, e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Andranno per altro esenti da ogni servizio personale si nelle armate di terra o di mare, che nelle guardie o milizie. nazionali, da tutte le contribuzioni di guerra, imprestiti forzosi e requisizioni, e da qualsiasi altro servizio militare.

1863

Nei casi di rivoluzione o di guerra intestina i cittadini e sudditi delle Parti contraenti avranno diritto nel territorio dell'altra ad essere indennizzati dei danni e pregiudizii che potrebbero ricevere nelle loro persone o proprietà, semprechè i detti danni e pregiudizii saranno stati cagionati dal fatto delle autorità costituite del paese. Questa indennizzazione si farà negli stessi termini nei quali alla suddetta riparazione avrebbero diritto i nazionali od i cittadini di qualsiasi altra nazione.

Si eccettuano dai suddetti diritti quei cittadini o sudditi dei paesi rispettivi che prenderanno parte nelle tali rivoluzioni o guerre intestine contro le autorità legittime, come pure quelli, la cui condotta non fosse pacifica nè conforme. alle leggi.

V.

A maggiormente tutelare la sicurezza dei cittadini e sudditi rispettivi, si conviene che, se per disgrazia venisse ad interrompersi l'amicizia tra le due potenze contraenti, i suddetti cittadini e sudditi residenti nel territorio dell'altra avranno diritto di rimanervi e di continuarvi senza interruzione di sorta l'esercizio della loro industria, semprechè si comportino pacificamente obbedendo alle leggi del paese.

Gli effetti e le proprietà loro, che fossero affidate a particolari od allo Stato, non potranno essere occupate o sequestrate, nè sottoposte ad altro qualsiasi gravame che non venisse egualmente imposto agli stessi effetti ed alle stesse proprietà di pertinenza dei cittadini e sudditi del paese nel quale risiedono. Però ad evitare si grande calamità, le parti contraenti convengono in ciò che, se sventuratamente venissero ad essere compromesse le loro relazioni di mutua amicizia, non potranno desse mai ricorrere all'uso funesto delle armi, senza che previamente sia la questione sottoposta al giudizio d'una nazione amica e neutra, la di cui decisione sarà per loro obbligatoria.

VI. I cittadini e sudditi di uno dei due Stati contraenti fruiranno rispettivamente sul territorio dell' altro di una

perfetta assimilazione ai nazionali in quanto ai diritti ed 1863 ai gravami, alle contribuzioni ed alle imposte sopra le loro proprietà. Non potranno neppur venire sottoposti a carichi, contribuzioni od imposte mobiliari, immobiliari o personali diverse da quelle che gravitano sui nazionali o sui cittadini della nazione più favorita.

VII. I cittadini dei due Stati contraenti non potranno venir sottomessi a nun embargo, nè trattenuti colle loro navi, vetture o carichi, mercanzie od altri effetti per qualsiasi spedizione nè per qualsiasi uso pubblico, senza previo accordo d'indennità fissata su basi giuste ed eque fra le parti interessate.

VIII. Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o dell'industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese estero, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno essere ugualmente importati su bastimenti italiani o della Repubblica di Costarica senza pagare altri o maggiori diritti di quei che pagano i nazionali. Questa reciproca eguaglianza nel trattamento verrà indistintamente. applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero si direttamente dai porti degli Stati contraenti che da un altro punto qualsiasi.

Si osserverà la stessa eguaglianza nelle esportazioni e nei transiti senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti, o potesse in seguito stabilirę.

Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sovra l'importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei due paesi contraenti, diritti maggiori di quei che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni più favorite.

IX. Ognuna delle Alte Parti contraenti si obbliga a

1863 non accordare nel proprio Stato nessun monopolio, indennità o privilegio propriamente detti a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.

Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegii, così per gli oggetti il di cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, come per i brevetti d'invenzione, la loro introduzione ed applicazione.

X. I cittadini delle Alte Parti contraenti potranno ugualmente entrare ed esercitare liberamente nei porti dei due paesi il commercio di scalo, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quei che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili; nè andranno del pari soggetti a diritti maggiori di tonnellaggio, di porto, di faro, di pilotaggio, di quarantena, od altri di qualsiasi sorta o denominazione percepiti a nome o a benefizio del Governo, dei pubblici funzionarii, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque stabilimento.

Per il commercio di costa o di cabotaggio saranno trattati come i sudditi o cittadini della nazione più favorita. XI. Quando in seguito ad approdo forzato o volontario i bastimenti di una delle due Potenze contraenti entreranno nei porti dell'altra o toccheranno le sue coste, verranno trattati come i bastimenti nazionali.

XII. In caso di naufragio o di arenamento di legni di uno degli Stati contraenti sulle coste dell'altro, tutte le operazioni relative al salvamento di questi legni saranno dirette dagli agenti consolari della nazione alla quale appartiene il legno naufragato od arenato. Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto al console, viceconsole od agente consolare di questa nazione il naufragio di cui si tratta, ed il loro immediato intervento non avrà altro scopo che di mantenere l'ordine, garantire gl'interessi di coloro che eseguiscono il salvamento se non appartengono agli equipaggi naufragati, ed assicurarsi dell' esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per la entrata e la uscita delle merci salvate.

Nell'assenza degli agenti consolari e fino al loro arrivo, 1863 le autorità locali dovranno prendere le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti naufragati.

Rimane inoltre stipulato che le merci salvate non saranno colpite da niun dazio doganale, fuorchè se fossero destinate al consumo.

XIII. Saranno considerati come appartenenti al regno d'Italia o alla Repubblica di Costarica tutti i bastimenti che navigano sotto le bandiere rispettive, muniti della patente e degli altri documenti stabiliti dalle legislazioni dei due Stati per giustificare la nazionalità dei legni mercantili.

XIV. Le due Alte Parti contraenti adottano nelle loro mutue relazioni il principio che la bandiera copre la mercanzia. Se una delle due Parti rimanesse neutra quando l'altra sia in guerra con una terza Potenza, le mercanzie coperte dalla bandiera neutra verranno pure riputate neutre quando anche fossero di pertinenza nemica. Si eccettuano nondimeno tutti gli oggetti considerati quale contrabbando di guerra.

Si conviene egualmente tra le Parti contraenti che la libertà della bandiera fa sicura quella delle persone, e che gli individui i quali appartengono alla Potenza nemica, essendo trovati a bordo di un bastimento neutro, non potranno esser fatti prigioni, a meno che si trattasse di militari attualmente al servizio del nemico.

XV. Le navi da guerra delle due Alle Potenze contraenti saranno trattate, nei porti rispettivi, come quelle delle nazioni più favorite.

XVI. Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire consoli generali, consoli e vice-consoli nei porti, città od altri luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuarne quei luoghi che loro sembrasse conveniente. Ma questa riserva non potrà applicarsi ad una delle Alte Parti contraenti, che in quanto lo fosse egualmente a tutte le altre Potenze.

I suddetti agenti, poichè avranno presentato le loro pa

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