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1863 tenti di nomina, saranno ammessi e riconosciuti, e l'exequatur verrà loro spedito senza spesa e nella forma stabilita nei rispettivi paesi.

In virtù della presentazione dell'exequatur alle autorità amministrative e giudiziarie del luogo in cui devono risiedere, queste presteranno loro appoggio nell'esercizio delle funzioni consolari, facendoli godere immediatamente delle prerogative ed onori spettanti al loro grado nel rispettivo distretto consolare.

In caso d'impedimento, di assenza o di morte dei consoli o vice-consoli, i loro segretari, cancellieri, alunni o addetti consolari che si siano anteriormente fatti conoscere come tali alle autorità locali, saranno di pieno diritto ammessi alla gestione dei consolati o vice-consolati, senza ostacolo per parte delle suddette autorità, che anzi dovranno prestar loro assistenza e protezione, e farli godere, durante la gestione, di tutti i diritti, privilegii ed immunità stipulati nella presente Convenzione a favore dei consoli o vice-consoli.

XVII. I consoli generali, consoli o vice-consoli rispettivi godranno nei due paesi dei privilegi annessi alla loro carica, quali sono l'esenzione dagli alloggi e contribuzioni militari, quella dalle contribuzioni dirette tanto personali quanto mobiliarie e suntuarie, imposte sia dallo Stato, sia dai comuni, a meno che non fossero cittadini del paese di loro residenza, o proprietarii d'immobili, o commercianti; nei quali casi andranno sottoposti agli stessi carichi, servizi ed imposizioni che i nazionali.

Questi agenti godranno inoltre dell'immunità personale, fuorchè nei casi di delitto atroce; e se sono negozianti non potranno essere arrestati per debiti che in conseguenza di operazioni commerciali e non per causa civile.

I consoli generali, consoli e vice-consoli potranno collocare sulla porta esterna della loro casa lo scudo con le armi della loro nazione e con l'iscrizione seguente: Consolato d'Italia. Consolato di Costarica.

E nei giorni di pubbliche solennità nazionali o religiose 1863 sarà loro lecito d'inalberare la propria bandiera nazionale sulla casa consolare, a meno che non risiedano in una città ove esista una legazione del loro paese.

Essi potranno ugualmente inalberare la detta bandiera sopra le navi su cui monteranno nel porto per esercitarvi le funzioni della loro carica, senza che questi segni esterni possano mai interpretarsi come costituenti diritto d'asilo.

I consoli generali, consoli, vice-consoli ed i loro cancellieri che non sono sudditi del paese in cui risiedono, non potranno mai essere citati a comparire come testimonii davanti ai tribunali. Qualora le autorità del paese dovessero ricevere qualche loro dichiarazione, la dovranno chiedere per iscritto o si presenteranno al loro domicilio per riceverla a voce.

XVIII. I consoli generali, consoli e vice-consoli rispettivi, come pure i cancellieri, segretari addetti ed alunni consolari godranno di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità che sono concesse o si concederanno nei due Stati agli agenti di eguale rango della nazione più favorita.

XIX. Gli archivi consolari sono inviolabili, e le autorità locali non potranno in alcun caso, nè sotto alcun pretesto, visitare o sequestrare le carte delle cancellerie dei rispettivi consolati.

XX. I consoli generali, consoli e vice-consoli avranno diritto di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle parti, o a bordo dei bastimenti del loro paese, le dichiarazioni e gli altri atti che i capitani, gli equipaggi, i passeggieri, negozianti o cittadini della loro nazione volessero fare, compresivi i testamenti od atti di ultima volontà e tutti gli altri atti notarili; nei quali casi si applicheranno le disposizioni esistenti in questa materia nei due paesi.

I consoli generali, consoli e vice-consoli rispettivi avranno inoltre diritto di ricevere nelle loro cancellerie ogni atto convenzionale fra uno o più dei loro nazionali ed altre persone del paese di loro residenza, come pure tutti gli

1863 atti convenzionali concernenti esclusivamente i cittadini del paese in cui risiedono, purché questi atti riferiscansi a beni situati o ad affari da trattarsi nel territorio della nazione alla quale apparterrà il console o l'agente davanti a cui si celebrano.

Le copie o spedizioni di questi atti, debitamente legalizzate dai consoli o vice-consoli e sigillate col sigillo d'uffizio del consolato o vice-consolato, faranno fede in giudizio e fuori di esso, tanto negli Stati di S. M. il Re d'ltalia, che nel territorio della repubblica di Costarica, ed avranno la stessa forza e valore che se fossero stati rogati avanti un notaio od altro pubblico funzionario dell'uno o dell'altro paese, purchè questi atti sieno estesi secondo la forma richiesta dalle leggi dello Stato al quale appartengono i consoli e vice-consoli, e sieno stati poi sottomessi al bollo, all'insinuazione ed a tutte le altre formalità in vigore nei paesi dove l'atto deve ricevere esecuzione.

I consoli generali, consoli e vice-consoli rispettivi avranno facoltà di tradurre e legalizzare tutti i documenti, atti e firme emanati dalle autorità e dai funzionarii del loro paese, e queste traduzioni e legalizzazioni avranno nel paese di loro residenza la stessa forza e valore che se fossero fatte dai funzionarii od autorità locali.

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XXI. In caso di morte di qualche nazionale delle due Alte Parti contraenti nel territorio dell'altra, le autorità locali competenti dovranno darne avviso immediato ai consoli generali, consoli o vice-consoli del distretto, i quali dovranno dal canto loro darne lo stesso avviso alle autorità locali, ove fossero i primi ad esserne consapevoli.

I consoli generali, consoli e vice-consoli, ecc., in caso di morte dei loro nazionali senza lasciare eredi od esecutori testamentarii, o i di cui eredi od esecutori testamentarii fossero sconosciuti, assenti od incapaci, dovranno procedere nel modo seguente:

1° Apporre i sigilli sia d'uffizio, sia sulla richiesta delle

Parti interessate, sopra tutti gli effetti mobili e carte del 1863 defunto, prevenendo in antecedenza di questa operazione l'autorità locale competente, la quale dovrà assistervi e porre ugualmente i suoi sigilli, che non potranno rompersi che di comune accordo;

2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti che erano posseduti dal defunto in presenza dell'autorità competente del paese, senza che però la medesima possa per tale suo intervento esigere diritti di sorta;

3° Procedere, secondo il costume del paese, alla vendita di tutti gli effetti mobili della successione che potrebbero deteriorarsi; amministrare e liquidare in persona, oppure nominare, sotto la propria responsabilità, un agente per amministrare e liquidare la successione, senza che l'autorità locale abbia ad intervenire in queste operazioni, a meno che uno o più cittadini del paese o di una terza potenza abbiano a far valere diritti contro la successione, poichè allora se si suscitasse qualche difficoltà dovrebbe venire risolta dai tribunali locali, intervenendovi il console come rappresentante della successione, senza che possa egli però liquidarla se non dopo la sentenza del tribunale od un amichevole accordo tra le due Parti.

Ma i detti consoli generali, consoli e vice-consoli saranno tenuti a fare annunziare la morte del defunto in una delle gazzette che si pubblicano nel territorio del loro distretto, e non potranno fare la consegna della successione o del suo prodotto agli eredi, od ai loro mandatarii, che dopo di avere soddisfatti tutti i debiti contratti nel paese dal defunto, a meno che siano già trascorsi sei mesi dal giorno della morte senza che alcun reclamo sia stato presentato contro la successione.

XXII. Tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, la sicurezza delle mercanzie, beni ed effetti sarà regolato secondo le leggi, statuti e regolamenti del paese. Però i consoli generali, consoli e vice-consoli rispettivi rimarranno esclusivamente

1863 incaricati dell'ordine interno a bordo delle navi di commercio della loro nazione, e giudicheranno essi soli i dissensi che sorgessero tra il capitano, gli ufficiali dell'equipaggio ed i marinai, qualunque ne sia il motivo, e particolarmente per ciò che riguarda il salario e l'adempimento delle reciproche obbligazioni.

Le autorità locali potranno soltanto intervenire quando gli accaduti disordini saranno tali da disturbare la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nel porto, e potranno ugualmente giudicare queste questioni, quando una persona del paese od estranea all'equipaggio si trovi in quelle implicata.

In tutti gli altri casi le suddette autorità si limiteranno ad aiutare efficacemente gli agenti consolari, quando questi ne li richiedono, onde fare arrestare e condurre in carcere quegli individui dell'equipaggio che giudicassero per qualsiasi motivo conveniente.

XXIII. Per tutto ciò che si riferisce al collocamento delle navi, al loro caricamento o scaricamento nei porti, bacini, rade dei due Stati, all'uso dei magazzini pubblici, bilancie, argani ed altri simili strumenti, ed in genere per tutte le formalità e disposizioni sull'arrivo, soggiorno e partenza delle navi, si concederà nei due paesi il trattamento nazionale, sendochè le due Alte Parti contraenti hanno precisamente l'intenzione di stabilire l'eguaglianza la più perfetta fra i sudditi delle due nazioni.

XXIV. — I consoli generali, consoli o vice-consoli rispettivi potranno fare arrestare e rinviare o a bordo o nel loro paese i marinai o qualunque altra persona faciente parte dell'equipaggio delle navi da guerra e di commercio che le avessero disertate. A questo fine s'indirizzeranno per iscritto alle autorità locali competenti, e giustificheranno, mediante l'esibizione dei registri o del ruolo dell'equipaggio, o se il bastimento fosse già ripartito, mediante copia autentica di questi documenti, che le persone che essi reclamano facevano realmente parte dell'equipaggio.

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