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Dietro questa domanda, cosi giustificata, non potrà ri- 1863 cusarsi la consegna. Sarà loro inoltre accordato ogni aiuto ed assistenza per la ricerca e l'arresto di questi disertori, che saranno mantenuti nelle prigioni del paese, a richiesta ed a spese del console, fino a che si trovi l'occasione di farli partire.

Questo imprigionamento non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i quali, dopo un previo avviso di tre giorni al console, l'individuo arrestato sarà messo in libertà, e non potrà più essere imprigionato per lo stesso motivo.

Ciò non ostante, se il disertore avesse commesso qualche delitto a terra, potranno le autorità locali differire la sua estradizione fino a che il tribunale abbia pronunziata la sua sentenza, e che questa abbia ricevuta piena ed intera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che i marinai ed altri individui dell'equipaggio sudditi del paese in cui avvenga la diserzione, sono eccettuati dalle disposizioni del presente articolo.

XXV. Sempre che non vi siano stipulazioni in contrario fra gli armatori, i caricatori e gli assicuratori dei bastimenti dei due paesi, le avarie che i medesimi soffrissero durante la navigazione, dirigendosi nei rispettivi porti, verranno regolate dai consoli generali, consoli e vice-consoli della propria nazione, a meno che i sudditi del paese in cui risiedono i detti agenti o sudditi di una terza Potenza trovinsi interessati in queste avarie, poichè in questo caso, tranne vi fosse accordo amichevole tra tutte le Parti interessate, dovranno desse venire regolate dall'autorità locale competente.

XXVI. Si conviene formalmente fra le due Alte Parti contraenti che, indipendentemente dalle stipulazioni precedenti, gli agenti diplomatici e consolari, i sudditi di ogni classe, le navi e le mercanzie di uno dei due Stati godranno di pieno diritto nell'altro delle franchigie, privilegi ed immunità qualsiansi già concesse, o che si concedessero in

1863 seguito alle nazioni le più favorite, gratuitamente se la concessione è gratuita, o mediante eguale compenso se la concessione ebbe luogo dietro qualche corrispettivo.

XXVII. - II presente trattato sarà in vigore per cinque anni dal giorno dello scambio delle ratifiche; e se un anno prima di questo termine una delle Potenze contraenti non abbia annunziato ufficialmente all'altra la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambe le Parti per un altro anno, e cosi di seguito finchè si sia fatta questa dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui questa abbia avuto luogo.

XXVIII. — II presente trattato sarà approvato e ratificato da Sua Maestà il Re d'Italia e da Sua Eccellenza il Presidente della repubblica di Costarica, secondo la costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate a Washington (Stati Uniti) nel termine di un anno dal giorno della firma, od anche più presto se ciò sarà possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarii hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in San Giuseppe di Costarica il quattordici aprile mille ottocento sessantatre.

LOUIS OTHON DE SCHROETER

(L. S.)

F. M. IGLESIAS.

(L. S.)

PROCESSO VERBALE DI SCAMBIO.

Noi sottoscritti, commendatore Giuseppe Bertinatti, ministro residente di S. M. il Re d'Italia, e Don Luigi Molina, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Costarica, entrambi accreditati presso il Presidente degli Stati Uniti d'America, essendoci espressamente riuniti, muniti di pieni poteri speciali, che abbiamo verificati e trovati in

regola, onde addivenire allo scambio delle ratifiche del 1863 trattato conchiuso tra S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di Costarica, nella capitale di San Giuseppe, nel giorno 14 del mese di aprile 1863; ed avendo diligentemente paragonate le rispettive ratifiche di detto trattato e trovatele uguali l'una all'altra, ad eccezione dell'articolo addizionale seguente:

<< Rimane inteso che l'articolo 14 del presente trattato dovrà interpretarsi nel modo più conforme allo spirito ed alla lettera della dichiarazione del Congresso di Parigi del giorno 16 di aprile 1856 »

Che si incontra nella ratifica del presidente di Costarica, e che quantunque proposto per parte di S. M. il Re d'Italia (come risulta da apposito dispaccio ministeriale del 17 scorso marzo) non si rinviene tuttavia nella sua ratifica, e ciò per non essersi potuto conoscere in tempo opportuno che il medesimo articolo era già stato accettato e ratificato da Costarica, abbiamo operato lo scambio delle ratifiche nella forma consueta, rimanendo tra noi inteso e convenuto che l'articolo addizionale preaccennato dovrà ritenersi e si ritiene come se fosse inserito parola per parola nel testo del trattato e formasse parte integrante del medesimo.

In fede di che noi infrascritti abbiamo firmato il presente verbale di scambio delle ratifiche e l'abbiamo munito dei nostri rispettivi sigilli.

Fatto in Washington, capitale degli Stati Uniti d'America, il giorno tredici del mese d'aprile mille ottocento sessantaquattro.

GIUSEPPE BERTINATTI.

(L. S.)

DON LUIGI MOLINA.

(L. S.)

Il Trattato fu ratificato da S. M. il 13 marzo 1864. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Washington il 13 aprile dello stesso anno.

1863

XXIX.

1863, 3 maggio.

TORINO.

Convenzione Consolare tra l'Italia ed il Perù (').

Sua Maestà il Re d'Italia ed il Supremo Governo del Perù hanno deciso di conchiudere una Convenzione consolare, che chiaramente determini i diritti, le immunità, i privilegi e gli obblighi rispettivi degli agenti consolari nei due Stati. Per tale oggetto hanno nominato a loro plenipotenziari, cioè:

S. M. il Re d'Italia, il signor professore Cristoforo Negri, commendatore del suo ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale dell'ordine del Sole e del Leone di Persia, commendatore degli ordini del Cristo di Portogallo e d'Isabella la Cattolica di Spagna, e di altri ordini stranieri, membro di parecchie Accademie scientifiche, suo Console generale di 1' classe, reggente la divisione dei Consolati e del Commercio nel Ministero degli affari esteri;

Ed il Supremo Governo della Repubblica del Perù, il signor dottore Don Luigi Mésones, suo Incaricato di affari in Italia;

I quali, dopo che ebbero presentato i loro pieni poteri, che trovarono in buona e debita forma, convennero negli articoli seguenti:

I. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di nominare e mantenere consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari nelle città, borghi, porti ed in ogni località dell'altro Stato ove sia consentita la residenza dei detti funzionari.

(1) Il testo della Convenzione è in lingua italiana e spagnuola.

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II. Gli impiegati consolari non entreranno in eser- 1863 cizio delle loro funzioni se non quando abbiano ottenuto dal Governo dello Stato, nel quale devono risiedere, l'exequatur alla patente o nomina, secondo l'uso delle rispettive nazioni.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di negare l'exequatur alle patenti, lettere di provvisione, o nomine consolari, come pure di ritirare l'exequatur accordato. Esse però convengono che in quest'ultimo caso si manifesteranno i motivi di siffatta misura.

III. -Gli agenti diplomatici, consoli generali e consoli dei due Stati potranno altresì nominare vice-consoli, delegati od agenti consolari nelle località del loro distretto giurisdizionale, quando loro sia stata regolarmente concessa tale facoltà.

Queste due classi d'impiegati non eserciteranno le loro funzioni prima di essere riconosciuti dal Governo locale.

IV. II Supremo Governo della Repubblica del Perù e S. M. il Re d'Italia convengono che i consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari, ed altresì i rispettivi segretari, cancellieri o vice-cancellieri, abbiano a godere delle immunità ed esenzioni inerenti alla loro carica, ed indispensabili alla loro completa indipendenza dalle autorità locali.

V. Le Parti contraenti convengono inoltre che i funzionari consolari, non sudditi dello Stato in cui risiedono, siano esenti dall'obbligo degli alloggi militari, e dal pagamento delle contribuzioni di guerra, contribuzioni dirette, personali o mobiliari, imposte a favore dello Stato medesimo, dei comuni o dei municipi. Ma pel loro commercio particolare, la loro industria od i loro beni immobili, ed in tutto ciò che non si riferisca direttamente od indirettamente all'esercizio delle funzioni consolari, essi sono soggetti ai pesi ed alle imposizioni del paese di loro residenza.

I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari godranno egualmente dell'immunità personale, ec

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