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I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti 1863 consolari, conosceranno esclusivamente della disciplina o polizia interna dei legni mercantili delle loro rispettive nazioni, e decideranno le controversie o differenze esistenti tra i capitani od ufficiali ed i marinai, specialmente quando si riferiscano ai loro contratti od al pagamento dei salari. Le autorità locali non potranno intervenire tranne che occorrano, a bordo dei legni suaccennati, disordini che turbino la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o sia implicata in quelle controversie alcuna persona del luogo, o non appartenente all'equipaggio.

Negli altri casi le autorità locali si limiteranno ad appoggiare efficacemente gli agenti consolari, ove siano richieste per arresto o detenzione in carcere di qualche individuo dell'equipaggio.

XVIII. I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari potranno prendere ed inviare a bordo, od al loro paese, i marinai e le altre persone comprese sotto alcuna denominazione nell'equipaggio, che disertino dai legni mercantili o da guerra degli Stati rispettivi.

A tale oggetto essi dovranno rivolgersi in iscritto alle autorità locali, e presentare i registri del bastimento ed il ruolo dell'equipaggio.

Se già fosse partito il legno, a cui appartenevano i disertori, basterà produrre copia autentica di quei documenti.

Le autorità locali dovranno prestare assistenza od aiuto agli impiegati consolari per l'arresto e la custodia dei disertori nelle pubbliche carceri o nei pontoni, ma gli agenti rifonderanno le spese.

E per evitare controversie, le Parti contraenti convengono che la quota esigibile per la detenzione dei disertori non ecceda i due franchi e mezzo al giorno in Italia, ed i quattro reali nel Perù.

L'arresto del disertore non potrà durare più di tre mesi,

1863 spirati i quali, e previo opportuno avviso al console, da farsi tre giorni prima, sarà posto in libertà, nè potrà essere nuovamente arrestato per la stessa causa.

Nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun altro reato nello stesso territorio, l'autorità locale potrà differire la liberazione fino alla prolazione ed esecuzione della sen

tenza.

Le Alte Parti contraenti convengono che rimangano eccettuati dalle stipulazioni contenute nel presente articolo i marinai e gli altri individui appartenenti ai legno, che siano sudditi del paese ove segue la diserzione.

XIX. Quando tra i naviganti ed armatori od assicuratori non esista accordo speciale circa le avarie sofferte dai legni italiani o peruviani, sia in alto mare, sia dirigendosi ad alcun porto dei due Stati, i consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari, conosceranno delle predette avarie, se interessano unicamente i loro rispettivi nazionali.

Se invece fossero interessati in quelle avarie sudditi dello Stato in cui risiedono i funzionari consolari, o sudditi di una terza potenza, conosceranno di esse le autorità locali, tranne che tutte le parti si accordino o transigano amichevolmente.

XX. Se alcun legno del Governo o di sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti investa o naufraghi sulla costa dell'altra, le autorità locali ne daranno tosto avviso al console generale, console, vice-console od agente consolare residente nel distretto, ed in mancanza di essi al console generale, console, vice-console o delegato più vicino al luogo in cui avvenne il fatto.

Tutte le operazioni relative al salvataggio dei legni italiani naufragati od avariati nelle acque territoriali del Perù saranno dirette dai consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari d'Italia; e le operazioni riflettenti il salvataggio delle navi peruviane, che fossero naufragate od avariate nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai

consoli generali, consoli, vice-consoli o delegati consolari 1863 del Perù.

Le autorità locali non potranno ingerirsi se non per agevolare ai rispettivi agenti consolari la cooperazione di cui abbisognassero per mantenere l'ordine, per proteggere le ragioni e gli interessi degli individui che presero parte alle operazioni del ricupero, e che non appartenessero alla ciurma, e per assicurare l'esecuzione delle disposizioni relative all'introduzione ed al trasporto delle merci salvate. In difetto od in assenza dei rispettivi consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari, le autorità locali prenderanno le misure necessarie alla protezione dei naufraghi ed alla conservazione delle merci od effetti salvati.

Le Alte Parti contraenti convengono che le merci e gli effetti salvati non abbiano ad assoggettarsi a diritti di dogana, a meno che si destinino al consumo interno.

In caso di dubbio in ordine alla nazionalità dei legni naufragati, le disposizioni accennate in questo articolo saranno di mera competenza delle autorità locali.

XXI. I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati, od agenti consolari, come pure i cancellieri, vice-cancellieri, segretari ed applicati rispettivi godranno nel Perù ed in Italia di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi che furono o saranno accordati agli agenti di egual classe della nazione più favorita.

XXII. — La presente Convenzione avrà vigore e forza obbligatoria durante dieci anni a computarsi dal giorno dello scambio delle ratifiche. Ma se un anno prima dello spirare di questo termine nessuna delle Alte Parti contraenti avrà denunziato ufficialmente all'altra la cessazione della Convenzione, essa continuerà in vigore finchè non sia trascorso un anno a computare dal di in cui segua tale dichiarazione.

XXIII. Questa Convenzione sarà ratificata da S. M. il Re d'Italia e da S. E. il Presidente della Repubblica del Perù, coll'approvazione del Congresso. Le ratifiche saranno

1863 scambiate nella città di Lima nel termine di un anno ed anche prima, se sarà possibile.

In fede del che i due plenipotenziari firmarono e sigillarono coi loro sigilli particolari la presente Convenzione estesa in doppio originale.

Fatto in Torino il giorno tre del mese di maggio dell'anno di grazia mille ottocento sessantatre.

CRISTOFORO NEGRI.
(L. S.)

LUIGI MÉSONES.

(L. S.)

La Convenzione fu ratificata da S. M. il 24 maggio 1863.
Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Lima il 28 ottobre 1864.

1863

XXX.

1863, 3 maggio.

TORINO.

R. Decreto che autorizza l'estradizione di ogni individuo non italiano rifugiatosi nel Regno dopo aver commesso certi reati sul territorio maltese, ed Ordinanza del Governatore di Malta per la estradizione dei malfattori che avendo commesso un reato nel Regno d'Italia abbiano riparato sul territorio maltese.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'Ordinanza del Governatore di Malta, concernente l'estradizione di coloro che sono imputati d'aver commesso dati reati entro la giurisdizione territoriale del Nostro Regno;

Visto l'articolo XI dell'accennata Ordinanza, ov'è detto che essa comincierebbe ad avere vigore dal giorno che da Noi si sarebbe emesso un simile Decreto in via di reciprocanza;

Considerando che con questo scambio d'atti fra i due 1863 Governi verrà ad assicurarsi la repressione di fatti che altrimenti resterebbero impuniti, ed a meglio guarentirsi il mantenimento dell'ordine pubblico, massime nelle città meridionali del Nostro Regno;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, non che del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

I. Potrà aver luogo, a condizione di reciprocità, la estradizione d'ogni individuo non suddito italiano, nativo o naturalizzato, che si sia rifugiato nel Nostro Regno dopo aver commesso nella giurisdizione territoriale del Governo. di Malta uno dei reati designati dall'art. I dell'Ordinanza emessa dal Governatore di Malta al presente Decreto unita, quante volte Ce ne venga fatta richiesta in via diplomatica da parte del Governo suddetto, sul fondamento d'un mandato d'arresto rilasciato da qualunque Giudice o Corte di quel Governo.

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II. Le spese occorrenti per l'arresto, mantenimento e consegna dell'imputato sono a carico del Nostro Governo. III. L'imputato che, essendosi riparato nell'Isola di Malta, sarà consegnato al Nostro Governo, alla base dell'Ordinanza preaccennata, potrà essere giudicato e punito dai Nostri Magistrati pel reato a riguardo del quale fu accordata l'estradizione, e per qualunque altro dei reati designati nell'articolo I dell'anzidetta Ordinanza. Non potrà poi il medesimo essere sottoposto a giudizio per reato anteriore all'atto della consegna e non designato nell'art. I della summentovata Ordinanza, se non dopo trascorsi trenta giorni da quello in che cessò ogni impedimento alla sua partenza dal Nostro Regno, causato da sentenza, decreto o mandato di un'Autorità competente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello

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