Sivut kuvina
PDF
ePub

1863 menti e carichi in tutti i luoghi, porti e riviere degli Stati e possessi dell'altra, la cui entrata è fin d'ora permessa o la sarà nel seguito agli stranieri, e godranno rispettivamente negli Stati e possessi dell'altra degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni in materia di commercio e navigazione, di cui godono o godranno i nazionali. II. - All'importazione negli Stati e possedimenti di S. M. Britannica di qualsiasi mercanzia prodotta o fabbricata negli Stati o possessi di S. M il Re d'Italia, qualunque siane la provenienza, e similmente all'importazione negli Stati e possessi di S. M. il Re d'Italia di qualsiasi mercanzia prodotta o fabbricata negli Stati di S. M. la Regina d'Inghilterra, qualunque ne sia la provenienza, non saranno riscossi altri o maggiori dazi d'entrata che quelli che si pagano o potranno pagarsi sui consimili articoli prodotti o fabbricati in qualunque altro Paese straniero.

Non potrà conservarsi nè imporsi dall'una delle Alte Parti contraenti alcun divieto all'importazione ne' proprii Stati o possessi di qualsiasi mercanzia prodotta e fabbricata negli Stati o possessi dell'altra, senza che tal divieto non sia nell'istessa guisa applicato all'importazione di consimili mercanzie prodotte o fabbricate in qualunque siasi altro Paese.

Sua Maestà il Re d'Italia s'impegna ancora a non proibire l'importazione ne' suoi dominii e possessioni di qualsiasi mercanzia prodotta o fabbricata nei dominii e possessi di Sua Maestà Britannica, qualunque siane la provenienza. III. Sull'esportazione di qualsiasi mercanzia dagli Stati e possessi d'una delle Parti contraenti in destinazione degli Stati e possessi dell'altra non saranno riscossi altri diritti o maggiori di quelli che si riscuoteranno sui simili articoli esportati per qualsivoglia altro Paese straniero.

Non sarà imposto divieto all'esportazione di qualsiasi mercanzia dagli Stati e possessi di una delle Parti contraenti per gli Stati e possessi dell'altra, senza che tal di

vieto sia applicato nell'istessa guisa all'esportazione di con- 1863 simili articoli per qualsiasi altro Paese straniero.

IV. I sudditi di una delle Parti contraenti godranno negli Stati e possessi dell'altra eguaglianza di trattamento co' nazionali in tutto quanto ha rapporto al commercio di transito, ed anche in quello che concerne magazzinaggio, diritti di rimportazioni, favori e drawbacks.

V. Qualunque prodotto che può o potrà legalmente importarsi ne' porti degli Stati e possessi di S. M. Britannica sopra bastimenti inglesi, potrà egualmente importarsi negli stessi porti sopra bastimenti italiani, senza essere sottoposto ad altri o maggiori diritti od oneri di quelli cui lo stesso prodotto andrebbe sottoposto se fosse importato con bastimenti inglesi; e reciprocamente tutti i prodotti che possano o potranno legalmente importarsi ne' porti degli Stati e possessi di S. M. il Re d'Italia sopra bastimenti italiani potranno parimente importarsi sopra bastimenti inglesi senza essere tenuti ad altri o maggiori diritti ed oneri di quelli cui lo stesso prodotto andrebbe sottoposto se fosse importato con bastimenti italiani. Quest'eguaglianza di reciproco trattamento sarà sempre dovuta sia che le mercanzie provengano direttamente dal luogo d'origine ovvero da qualsiasi altra località.

La stessa perfetta eguaglianza di trattamento sarà dovuta a riguardo della esportazione, in guisa che negli Stati e possessi di una e dell'altra delle due Parti contraenti si pagheranno sull'uscita dei prodotti che possono o potranno legalmente esportarsi gli stessi diritti di esportazione, e si accorderanno gli stessi favori e drawbacks, tanto se siano esportati sopra bastimenti italiani, quanto sopra bastimenti inglesi e qualunque siasi la loro destinazione per un porto dell'una dell'altra delle Parti contraenti o di una terza Potenza.

VI. - Nessun diritto di tonnellaggio, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena od altro simigliante od equivalente di qualunque natura o sotto qualsiasi denomina

1863 zione potrà essere riscosso a profitto dello Stato, di funzionari pubblici, di individui privati, di corporazioni o di stabilimenti di qualsivoglia specie, se tali diritti non siano egualmente riscossi sui bastimenti nazionali. Questa eguaglianza di trattamento s'applicherà reciprocamente ai rispettivi bastimenti da qualsiasi porto o località arrivino, e qualunque sia la loro destinazione.

VII. Per tutto quanto concerne il collocamento, il carico e il discarico de' bastimenti nei porti, bacini, docks, darsene, rade e riviere degli Stati o possessi de' due Paesi, non potrà accordarsi alcun privilegio ai navigli nazionali, il quale non sia parimente concesso ai navigli dell'altro Paese, essendo intenzione delle due Parti contraenti che a tal riguardo i bastimenti dell'una e dell'altra siano trattati sul piede di perfetta eguaglianza.

VIII. In ordine al commercio di costa o cabotaggio le Parti contraenti pattuiscono che i bastimenti e sudditi dell'una godranno negli Stati e possessi dell'altra gli stessi privilegi e saranno trattati nell'istessa guisa dei bastimenti e sudditi nazionali.

Questa disposizione in quanto concerne il cabotaggio coloniale s'intenderà ristretta al commercio sulle coste dei possedimenti di quelle colonie di S. M. la Regina della Gran Bretagna, le quali abbiano fatto domanda a S. M. o la faranno perchè in virtù dell'atto relativo alle colonie permetta il commercio di cabotaggio sulle loro coste ai bastimenti stranieri.

IX. I bastimenti che a norma delle leggi inglesi sono considerati come bastimenti inglesi, e quelli che secondo le leggi italiane sono considerati come bastimenti italiani, saranno rispettivamente considerati inglesi ed italiani per gli effetti del presente Trattato.

X. Le Parti contraenti pattuiscono che qualunque privilegio, favore od esenzione in materia di commercio e di navigazione sia dall'una di esse concessa o possa concedersi in avvenire a' sudditi o cittadini di qualsiasi altro

Stato, si estenderà immediatamente e senza condizioni ai 1863 sudditi e cittadini dell'altra Parte contraente, essendo intenzione delle due Parti che il commercio e la navigazione di ciascuno de' due Paesi sia collocata, per ogni rispetto, sul piede della nazione più favorita.

XI. I dazi ad valorem che si riscuotono all'importazione negli Stati di S. M. il Re d'Italia saranno calcolati sul valore al luogo della produzione o fabbricazione dell'oggetto importato, coll'aggiunta delle spese di trasporto, di assicurazione e di provvigione necessaria per l'introduzione in Italia e ne' suoi porti o possessi sino al porto di scarico.

Per far luogo al pagamento di questi dazi l'importatore deve fare alla Dogana una dichiarazione scritta, nella quale siano indicati il valore e la natura degli oggetti importati coll'aggiunta di cui sopra.

Se le Autorità doganali sono di parere che il valore dichiarato è insufficiente, sarà loro facoltativo di appropriarsi la mercanzia mediante il pagamento all'importatore del prezzo dichiarato con un compenso del cinque per

cento.

Tal pagamento, come pure la restituzione di qualsiasi diritto che fosse stato riscosso sulla mercanzia, sarà fatto ne' quindici giorni successivi alla dichiarazione.

XII.

In ordine alle marche di fabbrica ed ai disegni di ogni specie concernenti articoli di manifattura, i sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno negli Stati e possessi dell'altra gli stessi diritti dei nazionali.

XIII. Sarà in facoltà di ciascuna delle Parti contraenti di nominare Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari con residenza nelle città e porti degli Stati e possessi dell'altra. I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari non potranno però assumere l'esercizio delle loro funzioni sino a che non sono stati approvati ed ammessi, secondo le formalità di uso, dal Governo presso cui sono destinati. Essi eserciteranno tutte le fun

1863 zioni, e godranno di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità d'ogni specie che siano accordate ai Consoli della Nazione più favorita.

[ocr errors]

XIV. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti uniformandosi alle leggi del Paese:

1° Dovranno avere piena libertà, sia per sè, che per le loro famiglie, di entrare, viaggiare o risiedere in qualunque sia luogo degli Stati e possessi dell'altra Parte contraente; 2° Sarà loro facoltativo di affittare o possedere case, manifatture, magazzini, botteghe e locali che saranno ad essi necessari;

3° Potranno esercitare il loro commercio sia personalmente, sia per mezzo di agenti che credano opportuno adoperarvi;

4° Non saranno in alcun caso sottoposti per le loro persone o proprietà, o pei passaporti, permessi di soggiorno o di stabilimento, o per l'esercizio del loro commercio o industria ad alcuna tassa generale o locale, nè imposta od obbligazione qualsiasi che siano differenti o superiori a quelle che s'impongono o possano imporsi ai sudditi nazionali.

XV. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti saranno esenti, negli Stati e possessi dell'altra, dal servizio militare obbligatorio sia nell'esercito, nella marina, nella guardia nazionale, o nella milizia. Saranno parimente esenti da ogni ufficio giudiciario e municipale, come pure da ogni specie di contribuzioni in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale, e finalmente da qualsiasi prestito forzato, prestazione o requisizione militare.

XVI. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno piena libertà negli Stati e possessi dell'altra di acquistare, possedere e disporre di ogni sorta di proprietà che le leggi del paese permettono agli stranieri di qualsiasi nazione di acquistare e di possedervi. Essi potranno acquistare e disporre delle loro proprietà per compra, vendita, donazione, permuta, matrimonio, testamento, successione ab intestato, o in qualsiasi altra maniera alle stesse

« EdellinenJatka »