Sivut kuvina
PDF
ePub

Andranno per altro esenti da ogni servizio personale si 1861 nelle armate di terra o di mare, che nelle guardie o milizie nazionali, da tutte le contribuzioni di guerra, imprestiti forzosi e requisizioni, e da qualsiasi altro servizio militare.

Nei casi di rivoluzione o di guerra intestina, i cittadini e sudditi delle parti contraenti avranno diritto nel territorio dell'altra ad essere indennizzati dei danni e pregiudizii che potrebbero ricevere nelle loro persone e proprietà dalle Autorità costituite del paese, negli stessi termini nei quali alla suddetta riparazione avrebbero diritto i nazionali secondo le leggi che sono o saranno in vigore.

V. A maggiormente tutelare la sicurezza dei cittadini e sudditi rispettivi, si conviene che se per disgrazia venisse ad interrompersi l'amicizia tra le due Potenze contraenti, i suddetti cittadini e sudditi residenti nel territorio dell'altra avranno diritto di rimanervi e di continuarvi senza interruzione di sorta l'esercizio della loro industria, sempre che si comportino pacificamente obbedendo alle leggi del paese. Gli effetti e le proprietà loro che fossero affidate a particolari od allo Stato non potranno essere occupate o sequestrate, nè sottoposte ad altro qualsiasi gravame, che non venisse ugualmente imposto agli stessi effetti ed alle stesse proprietà di pertinenza dei cittadini e sudditi del paese nel quale risiedono. Però ad evitare si grande calamità, le Parti contraenti convengono in ciò, che se sventuratamente venissero ad essere compromesse le loro relazioni di mutua amicizia, non potranno desse mai ricorrere all'uso funesto delle armi, senza che previamente sia la questione sottoposta al giudizio di una nazione amica e neutra, la di cui decisione sarà per loro obbligatoria.

VI. I cittadini e sudditi di uno dei due Stati contraenti fruiranno rispettivamente sul territorio dell'altro di una perfetta assimilazione ai nazionali in quanto ai diritti ed ai gravami, alle contribuzioni ed alle imposte sopra le

1861 loro proprietà. Non potranno neppure venir sottoposti a carichi, contribuzioni, od imposte mobiliari, immobiliari o personali, diverse da quelle che gravitano sui nazionali o sui cittadini della nazione più favorita.

VII. I cittadini dei due Stati contraenti non potranno venir sottomessi a niun embargo, nè trattenuti colle loro navi, vetture o carichi, mercanzie od altri effetti per qualsiasi spedizione, nè per qualsiasi uso pubblico, senza previo accordo d'indennità fissata su basi giuste ed eque fra le parti interessate.

VIII. Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa, anche in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati contraenti, potranno essere ugualmente importati su bastimenti itali o della repubblica di Venezuela, senza pagare altri o maggiori diritti di quei che pagano i nazionali. Questa reciproca uguaglianza nel trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero si direttamente dai porti degli Stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.

Si osserverà la stessa uguaglianza nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni e ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dalla industria dei due paesi contraenti, diritti maggiori di quei che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dalla industria delle nazioni più favorite.

IX.

Ognuna delle Alte Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato nessun monopolio, inden

I

nità o privilegio propriamente detti, a danno del commer- 1861 cio, della bandiera, e dei cittadini dell'altro.

Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti, il di cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, per i brevetti d'invenzione, per la loro introduzione, e per la loro applicazione, e per il commercio di costa o di cabotaggio, i quali saranno interamente regolati dalle leggi e dai regolamenti particolari vigenti nei due paesi.

X. I cittadini delle Alte Parti contraenti potranno ugualmente entrare ed esercitare liberamente nei porti dei due paesi il commercio di scalo, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quei che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili. Nè andranno del pari soggetti a diritti maggiori di tonnellaggio, di porto, di faro, di pilotaggio, di quarantena od altri di qualsiasi sorta o denominazione percepiti a nome o a benefizio del Governo, dei pubblici funzionarii, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque stabilimento.

XI. Quando, in seguito ad approdo forzato o volontario, i bastimenti di una delle due Potenze contraenti entreranno nei porti dell'altra o toccheranno le sue coste, verranno trattati come i bastimenti nazionali.

[ocr errors]

XII. In caso di naufragio o di arenamento di legni di uno degli Stati contraenti sulle coste dell'altro, tutte le operazioni relative al salvamento di questi legni saranno dirette dagli Agenti Consolari della Nazione, alla quale appartiene il legno naufragato od arenato. Le Autorità locali dovranno al più presto possibile far noto al Console, ViceConsole od Agente Consolare di questa Nazione il naufragio di cui si tratta, e il loro immediato intervento non avrà altro scopo che di mantenere l'ordine, garantire gli interessi di coloro che eseguiscono il salvamento, se non appartengono agli equipaggi naufragati, ed assicurarsi dell'esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per la entrata e la uscita delle merci salvate.

1861 loro proprietà. Non potranno neppu carichi, contribuzioni, od imposte m personali, diverse da quelle che gra sui cittadini della nazione più favor VII. I cittadini dei due Statie venir sottomessi a niun embargo, navi, vetture o carichi, mercanzie siasi spedizione, nè per qualsiasi accordo d'indennità fissata su ba parti interessate.

VIII. Tutte le mercanzie
mercio, tanto se prodotti del
due Stati contraenti, come di
importazione fosse dalle leggi p
nale a qualche Stato estero n
contraenti, potranno essere u
menti itali o della repubblica di
o maggiori diritti di quei che
ciproca uguaglianza nel tratt
applicata alle mercanzie ed
si direttamente dai porti de
altro punto qualsiasi.

Si osserverà la stessa u
nei transiti, senza distinzi
zione, ed anche riguardo
rimborsi di diritti che la
già stabiliti o potesse in
Non si percepiranno in
importazione o la espor
dal suolo e dalla industri
maggiori di quei che si
sopra i medesi
dustria del

IX.

non:

[ocr errors]

1

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« EdellinenJatka »