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quatre vingt ans à partir du jour de l'échange des rati- 1862 fications.

XIII. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leur sceau.

Fait à Constantinople le seize du mois de janvier de l'année mil huit cent soixante deux.

Ratificata da S. M. il 23 febbraio 1862.

(L. S.) M. CERRUTI

(L. S.) AALI.

Lo scambio delle

ratifiche ebbe luogo a Costantinopoli il 9 aprile dello stesso

anno.

VIII.

1862, 22 marzo.

TORINO.

Convenzione di buon vicinato

tra l'Italia e la Repubblica di San Marino,

e Protocollo addizionale.

S. M. il Re d'Italia volendo dare una testimonianza della particolare sua propensione e benevolenza verso la Repubblica di San Marino, ed annuire alle domande che le furono rassegnate da quei cittadini, concedendo ad essi alcune facilitazioni per la provvista di merci e generi e la somministranza dei sali e del tabacco, non che regolare le relazioni amichevoli tra di loro esistenti;

E la Repubblica dal canto suo, riconoscente alla Maestà del Re d'Italia per tali graziose concessioni, desiderando vivamente di consolidare viemmeglio le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di togliere le cagioni che potrebbero dar luogo a reclamo fra i due Governi;

1862 Hanno stabilito alcuni capi d'accordo per mezzo di appositi plenipotenziari, al quale fine si sono eletti;

Per parte di S. M. il Re d'Italia, il sig. Commendatore Domenico Carutti di Cantogno, Ministro residente d'Italia presso la Corte dei Paesi Bassi, Cavaliere di Gran Cordone e Commendatore di più ordini;

E per parte della Repubblica di San Marino, Sua Eccellenza il Conte Luigi Cibrario, patrizio di San Marino, Ministro di Stato e Senatore del Regno d'Italia, Cavaliere di Gran Cordone e Commendatore di più ordini;

I quali dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri che furono riconosciuti regolari hanno concordato nelle seguenti stipulazioni.

I. Le sentenze dei Tribunali del Regno d'Italia avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino e quelle dei Tribunali della Repubblica avranno esecuzione nel Regno d'Italia, senza che sia necessario alcun giudizio di delibazione.

II. Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nei Regi Stati, senza che sia necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

III. Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziari fatti nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi si eseguiranno nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo a semplice richiesta della parte inte

ressata.

IV. Gli inquisiti dalle Autorità giudiziarie del Regno d'Italia per crimini ivi commessi, venendo arrestati nel territorio della Repubblica, si rinvieranno dal Tribunale del luogo dell'arresto al Tribunale procedente a semplice

richiesta.

Lo stesso avrà luogo per gli inquisiti dalle Autorità giudiziarie della Repubblica.

V. Sono eccettuati dalla estradizione di cui nell' articolo precedente i cittadini attivi e quegli altri cittadini che

fossero domiciliati da un decennio nello Stato a cui si fa 1862 la domanda.

VI.

La naturalizzazione posteriore al commesso reato non farà eccezione alla regola della convenuta consegna. VII. I Tribunali dei due Stati si intenderanno obbligati a prestare scambievolmente l'opera loro per tutti quelli atti che possono interessare la giustizia punitiva.

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VIII. Se il delinquente o il condannato sarà cittadino dello Stato presso cui si è rifuggito, dovrà essere punito dal suo proprio Governo secondo le leggi patrie ed il sistema di prove ivi vigente. A tale effetto dovranno gli Agenti dell'altro Governo comunicare gli atti del processo che si fosse formato e copia della sentenza se il reo sia già stato condannato.

Qualora poi si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità tra i sudditi di amendue i Governi, si concerterà fra i due Governi, presa cognizione del fatto, la consegna dei rei al Giudice del luogo del delitto all'effetto dei confronti ed esami necessari alla compiuta prova del medesimo, e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato cui appartengono.

IX. Venendo una delle parti contraenti a richiedere l'altra per la consegna d'individui non cittadini, nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei rispettivi Stati, pei quali sia luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano i Governi di accordare o no tal consegna, avuta considerazione ai concordati vigenti con altre Potenze ed alla qualità e circostanza del delitto.

X. Il Governo che giusta i precedenti articoli sarà richiesto della consegna di un qualche condannato o delinquente non potrà fargli grazia, nè concedergli salvo-condotto od impunità, eccettuati quei salvo-condotti che si concedono per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali.

Questi salvo-condotti però, e quelli pure che fossero altrimenti conceduti agl' inquisiti, dovranno essere ritirati e

1862 di nessun valore, venendo i medesimi dall' altro Governo giustamente reclamati.

XI. Saranno pure consegnati il danaro e tutti gli effetti che si troveranno presso gl' inquisiti o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso, come pure le copie dei processi che si fossero compilati prima della consegna degli inquisiti, corrispondendo per questo la sola mercede della scrittura.

XII. Ritrovandosi presso degl'inquisiti effetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto, dovranno loro restituirsi senza veruna spesa dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessari alla prova del delitto.

XIII. Le spese pel mantenimento degli inquisiti dal momento del loro arresto sino a quello della consegna saranno a carico del Governo richiedente.

XIV. Tutti i militi si di fanteria che di cavalleria, artiglieria, treno e di qualunque altro Corpo delle truppe si di terra che di mare di Sua Maestà Italiana, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino, i quali, disertando dal servizio del Governo cui appartengono, si rifugiassero negli Stati dell'altro, dovranno essere immediatamente arrestati, anche senza speciale richiesta, e restituiti con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che avranno seco loro asportata nella diserzione.

XV. Non avrà luogo per altro la consegna di quei disertori che fossero cittadini attivi dello Stato in cui si sono rifugiati.

XVI. Tutte le Autorità civili e militari dei due Governi saranno tenute d' invigilare attentamente sui disertori dell'altro Stato che s' introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine, e specialmente acciocchè i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra parte contraente e siano immediatamente arrestati.

XVII. Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà 1862 corrisposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispettivi dominii.

XVIII. Ogni individuo d'un Governo che indurrà in qualunque modo un soldato dell'altro a disertare sarà castigato con due mesi di arresto ed una multa di lire 50 italiane, senza pregiudizio di quell'aumento di pena, cui potessero dar luogo le circostanze aggravanti del delitto.

Similmente quelli che daranno scientemente ricetto ad un disertore incorreranno la pena di un mese di carcere, ed in tempo di guerra quell'altra più grave che le circostanze del delitto possono meritare.

XIX. Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato vestiari, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituite al Corpo a cui apparterrà il disertore.

I trasgressori di questo articolo saranno inoltre puniti con una multa di 100 lire italiane, quando per la qualità degli effetti rubati o altrimenti sia dimostrato che fosse loro nota la provenienza degli effetti stessi.

XX. Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare ed a quelli che, in qualunque modo, sono costretti a prestare allo Stato un servizio personale, i quali per sottrarvisi si rifugiassero dagli Stati dell' una in quelli dell' altra parte contraente.

XXI. I beni di mano morta, cioè istituti religiosi, parrocchie, confraternite, congregazioni e corporazioni s'intendono appartenere a quello dei due Stati, nel quale essi istituti e congregazioni si trovano eretti.

XXII. S'intenderà cessato l'obbligo del passaporto per i cittadini che viaggiano dall'uno nell'altro Stato.

XXIII. I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci

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