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1861

Nell'assenza degli Agenti Consolari e fino al loro arrivo, le Autorità locali dovranno prendere le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti naufragati.

Rimane inoltre stipulato che le merci salvate non saranno colpite da niun dazio doganale, fuorchè se fossero destinate al consumo.

XIII. Saranno considerati come appartenenti al Regno d'Italia o alla Repubblica di Venezuela, tutti quei legni che navigano secondo le leggi in vigore nei due paesi, e come tali verranno riconosciuti e trattati.

XIV. Le due Alte Parti contraenti adottano nelle loro mutue relazioni il principio che la bandiera cuopre la mercanzia. Se una delle due Parti rimanesse neutra, quando l'altra sia in guerra con una terza Potenza, le mercanzie coperte dalla bandiera neutra verranno pure riputate neutre quand'anche fossero di pertinenza nemica. Si eccettuano nondimeno tutti gli oggetti considerati quale contrabbando di guerra.

Si conviene egualmente tra le Parti contraenti che la libertà della bandiera fa sicura quella delle persone, e che gli individui i quali appartengono alla Potenza nemica, essendo trovati a bordo di un bastimento neutro, non potranno esser fatti prigioni, a meno che si trattasse di militari attualmente al servizio del nemico.

XV. Le navi da guerra delle due Alte Potenze contraenti saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle nazioni più favorite.

XVI. Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli nei porti, città od altri luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuarne quei luoghi che loro sembrasse conveniente. Ma questa riserva non potrà applicarsi ad una delle Alte Parti contraenti che in quanto lo fosse egualmente a tutte le altre Potenze.

I suddetti Agenti, poichè avranno presentato le loro pa

tenti di nomina, saranno ammessi e riconosciuti, e l'exe- 1861 quatur verrà loro spedito senza spesa, e nella forma stabilita nei rispettivi paesi.

In virtù della presentazione dell'exequatur alle Autorità amministrative e giudiziarie del luogo in cui devono risiedere, queste presteranno loro appoggio nell'esercizio delle funzioni consolari, facendoli godere immediatamente delle prerogative ed onori spettanti al loro grado nel rispettivo distretto consolare.

In caso d'impedimento, di assenza o di morte dei Consoli o Vice-Consoli, i loro Segretari, Cancellieri, alunni o addetti consolari, che si siano anteriormente fatti conoscere come tali alle Autorità locali, saranno di pieno diritto ammessi alla gestione dei Consolati o Vice-Consolati senza ostacolo per parte delle suddette Autorità, che anzi dovranno prestare loro assistenza e protezione, e farli godere durante la gestione di tutti i diritti, privilegii ed immunità stipulati nella presente Convenzione a favore dei Consoli o ViceConsoli.

I Segretari, Cancellieri, addetti ed alunni consolari godranno degli stessi privilegii ed immunità personali che i Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli.

XVII. I Consoli generali, Consoli o Vice-Consoli rispettivi godranno nei due paesi dei privilegi annessi alla loro carica, quali sono l'esenzione dagli alloggi e contribuzioni militari, quella delle contribuzioni dirette tanto personali quanto mobiliarie e suntuarie, imposte sia dallo Stato, sia dai Comuni, a meno che non fossero cittadini del paese di loro residenza, o proprietari d'immobili o commercianti; nei quali casi andranno sottoposti agli stessi carichi, servizii ed imposizioni che i nazionali.

Questi Agenti godranno inoltre dell'immunità personale, fuorchè nei casi di delitto atroce; e se sono negozianti non potranno essere arrestati per debiti che in conseguenza di operazioni commerciali e non per causa civile.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli potranno collo

1861 care sulla porta esterna della loro casa lo scudo con le armi della loro nazione, e con l'iscrizione seguente - Consolato d'Italia, Consolato di Venezuela.

E nei giorni di pubbliche solennità nazionali o religiose sarà loro lecito d'inalberare la propria bandiera nazionale sulla casa consolare, a meno che non risiedano in una città, ove esista una legazione del loro paese.

Essi potranno ugualmente inalberare la detta bandiera sopra le navi su cui monteranno nel porto per esercitarvi le funzioni della loro carica, senza che questi segni esterni possano mai interpretarsi come costituenti diritto d'asilo.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli, e i loro Cancellieri, che non sono sudditi del paese in cui risiedono, non potranno mai essere citati a comparire come testimonii davanti ai Tribunali. Qualora le Autorità del paese dovessero ricevere qualche loro dichiarazione, la dovranno chiedere per iscritto, o si presenteranno al loro domicilio per riceverla a voce.

XVIII. I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi, come pure i Cancellieri, Segretari, addetti ed alunni consolari, godranno di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità che sono concesse o si concederanno nei due Stati agli Agenti di uguale rango della nazione più favorita.

XIX. Gli Archivi Consolari sono inviolabili, e le Autorità locali non potranno, in alcun caso, nè sotto alcun pretesto, visitare o sequestrare le carte delle Cancellerie dei rispettivi Consolati.

XX. I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli avranno diritto di ricevere nelle loro Cancellerie, al domicilio delle parti, o a bordo dei bastimenti del loro paese, le dichiarazioni e gli altri atti che i Capitani, gli equipaggi, i passeggieri, negozianti o cittadini della loro nazione volessero fare, compresivi i testamenti od atti di ultima volontà, e tutti gli altri atti notarili, anche se abbiano per oggetto lo stabilimento d'ipoteche; nel qual caso si applicheranno le disposizioni esistenti in questa materia nei due paesi.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi avranno 1861 inoltre diritto di ricevere nelle loro Cancellerie ogni atto convenzionale, fra uno o più dei loro nazionali ed altre persone del paese di loro residenza; come pure tutti gli atti convenzionali concernenti esclusivamente i cittadini del paese in cui risiedono, purchè questi atti riferiscansi a beni situati o ad affari da trattarsi nel territorio della nazione alla quale apparterrà il Console o l'Agente, davanti a cui si celebrano.

Le copie o spedizioni di questi atti debitamente legalizzate dai Consoli o Vice-Consoli, e sigillate col sigillo d'Ufficio del Consolato o Vice-Consolato, faranno fede in giudizio e fuori di esso, tanto negli Stati di S. M. il Re d'Italia, che nel territorio della Repubblica di Venezuela, ed avranno la stessa forza e valore che se fossero stati rogati avanti un Notaro od altro pubblico funzionario dell'uno o dell'altro paese, purchè questi atti siano estesi secondo la forma richiesta dalle leggi dello Stato al quale appartengono i Consoli e Vice-Consoli, e siano stati poi sottomessi al bollo, all'insinuazione ed a tutte le altre formalità in vigore nei paesi, dove l'atto deve ricevere esecuzione.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi avranno facoltà di tradurre e legalizzare tutti i documenti, atti e firme emananti dalle Autorità e dai funzionarii del loro paese, e queste traduzioni e legalizzazioni avranno nel paese di loro residenza la stessa forza e valore che se fossero fatte dai funzionarii od Autorità locali.

XXI. In caso di morte di qualche nazionale delle due Alte Parti contraenti nel territorio dell'altra, le Autorità locali competenti dovranno darne avviso immediato ai Consoli generali, Consoli o Vice-Consoli del Distretto, i quali dovranno dal canto loro darne lo stesso avviso alle Autorità locali, ove fossero i primi ad esserne consapevoli.

I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli ecc. in caso di morte dei loro nazionali senza lasciare eredi od esecutori testamentarii o i di cui eredi od esecutori testamentarii fos

1861 sero sconosciuti, assenti od incapaci, dovranno procedere nel modo seguente:

1° Apporre i sigilli sia d'uffizio, sia sulla richiesta delle parti interessate, sopra tutti gli effetti mobili e carte del defunto, prevenendo in antecedenza di questa operazione l'Autorità locale competente, la quale dovrà assistervi e porre ugualmente i suoi sigilli, che non potranno rompersi che di comune accordo;

2o Formare in presenza dell'Autorità competente del paese l'inventario di tutti i beni ed effetti che erano posseduti dal defunto;

3° Procedere, secondo il costume del paese, alla vendita di tutti gli effetti mobili della successione che potrebbero deteriorarsi; amministrare e liquidare in persona, oppure nominare sotto la propria responsabilità un Agente per amministrare e liquidare la successione, senza che l'Autorità locale abbia ad intervenire in queste operazioni, a meno che uno o più cittadini del paese o di una terza Potenza abbiano a far valere diritti contro la successione; poichè allora se si suscitasse qualche difficoltà, dovrebbe venire risoluta dai Tribunali locali, intervenendovi il Console come rappresentante della successione, senza che possa egli però liquidarla, se non dopo la sentenza del Tribunale od un amichevole accordo tra le due parti.

Ma i detti Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli saranno tenuti a fare annunziare la morte del defunto in una delle Gazzette che si pubblicano nel territorio del loro Distretto, è non potranno fare la consegna della successione o del suo prodotto agli eredi, od ai loro mandatarii, che dopo di aver soddisfatti tutti i debiti contratti nel paese dal defunto, a meno che sia già trascorso un anno dal giorno della morte senza che alcun reclamo sia stato presentato contro la successione.

XXII. Tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, la sicurezza delle mercanzie, beni ed effetti, sarà regolato secondo le

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