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XLIV.

1864, 15 settembre, Parigi.

Convenzione conchiusa tra l'Italia e la Francia per lo
sgombro delle truppe francesi dagli Stati Pontifici, e Pro-

tocollo annesso

XLV.

1864, 5-17 novembre, Atene.

Convenzione postale tra l'Italia e la Grecia

XLVI.

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» 379

1864, 13 novembre, 1865, 2 gennaio, Torino e Berna.
Scambio di note fra i Governi d'Italia e di Svizzera per
dare la loro approvazione a tre protocolli firmati dai ris-
pettivi Delegati li 8 giugno, 1 e 25 ottobre allo scopo di
provvedere all'esecuzione della Convenzione internazionale
relativa ai beni della mensa vescovile di Como

» 391

1.

1861, 19 giugno.

MADRID.

Trattato d'amicizia, navigazione e commercio tra l'Italia
e la Repubblica di Venezuela (1).

Sua Maestà il Re d'Italia, e sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Venezuela, desiderando stabilire e regolare in modo positivo e permanente i rapporti politici e commerciali fra i due Stati, hanno deciso di conchiudere un trattato di amicizia, navigazione e commercio ;

Hanno perciò nominato a loro Plenipotenziarii,

Sua Maestà il Re d'Italia, il Barone Romualdo Tecco Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Reale dei Ss. Maurizio e Lazzaro, suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina di Spagna;

E Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Venezuela, il signor D. Firmino Toro, suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina di Spagna;

I quali, dopo di avere scambiato i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

I. Vi sarà perpetua pace ed amicizia fra i due Go

(1) Il testo del Trattato è in lingua italiana e spagnuola,

1861

XLIV.

1864, 15 settembre, Parigi.

Convenzione conchiusa tra l'Italia e la Francia sgombro delle truppe francesi dagli Stati Pontifici tocollo annesso

XLV.

1864, 5-17 novembre, Atene.

Convenzione postale tra l'Italia e la Grecia

XLVI.

1864, 13 novembre, 1865, 2 gennaio, Torino e l

Scambio di note fra i Governi d'Italia e

dare la loro approvazione a tre protocolli
pettivi Delegati li 8 giugno, 1 e 25 otto'
provvedere all'esecuzione della Convenzio
relativa ai beni della mensa vescovile di

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i cittadini nel terrini e pregiusone e prodi stessi terebbero diritto no in vigore. a dei cittadini disgrazia vePotenze conti nel territorio tinuarvi senza dustria, semndo alle leggi

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dei cittadini e

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gono in ciò, che Compromesse le inno desse mai che previamente di una nazione per loro obbli

due Stati conTorio dell'altro di

quanto ai diritti

imposte sopra le

1861 verni contraenti e fra i loro cittadini e sudditi senza eccezione di persone o di luoghi.

II. I cittadini dei due paesi avranno piena facoltà di acquistare e di possedere beni immobili, e di disporre come loro meglio convenga, per vendita, donazione, permuta, testamento o qualsiasi altro modo, di tutti i beni che possedano nei rispettivi territorii, senza pagare altri diritti, contribuzioni od imposte che quelli che si pagano dai nazionali.

III. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altro della stessa libertà e protezione che i nazionali, per entrare colle loro navi e coi loro carichi in tutti i luoghi, porti e fiumi che sono o saranno aperti al commercio estero; per viaggiare, risiedere, commerciare tanto all'ingrosso che al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, effettuare trasporti di merci e danaro, ricevere consegne tanto dall'interno quanto dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali: per vendere e comprare direttamente, o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie, od oggetti qualunque, tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno, o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; per fare i loro affari da sè, presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essį giudichino opportuna.

Infine non andranno sottoposti in, alcun caso ad altri gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sui nazionali.

IV. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprietà; e godranno a questo riguardo degli stessi diritti o privilegi che sono accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

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