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GIURISPRUDENZA

DEGLI

STATI SARDI

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TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BIANCARD: E COMPAGNI, Via del Fieno No 8.

Giurisprudenza del Magistrato di Cassazione

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(1) La massima qui riportata è conforme a quella già stata consecrata dallo stesso Magistrato di Cassazione con sentenza dell'8 giugno 1849 (V.anno 1848-49, vol. 1o di questa Collez., Parte I, col. 183, e seg.). Con essa si viene a sanzionare i principii, che diverso è il fondamento della manutenzione da quello della reintegrazione in possesso; che se alla seconda basta il semplice fatto d'un possesso materiale unito a quello dello spoglio violento, o clandestino, richiedesi alla prima il possesso civile, vale a dire, il possesso rivestito dei caratteri che l'art. 2364 del Codice civile richiede perchè sia atto a dar vita alla prescrizione; che le servitù discontinue non potendo, termini dell'art. 649, acquistarsi fuorchè col mezzo di titolo, essendo per conseguenza imprescrittibili, il possesso di quelle non può mai essere un possesso civile, siccome quello che non ripete ehe da un atto di tolleranza. Ed invero giova ripetere con Dalloz: "Quant aux actes de tolérance, ce sont ceux que les propriétaires "ont l'habitude de souffrir par esprit de bon voisinage, et ceux que le ☛ principal propriétaire d'un lieu permet sur sa propriété aux habitans de la commune. De ce nombre sont notamment les servitudes discon"tinues, telles que celles de passage et de puisage, de promenade, de " tenue de foire, ou de fête sur l'avenue d'un château, et autres; et " c'est pour cela qu'elles sont imprescriptibles. Les actes de simple " tolérance ne sont pas susceptibles de fonder une possession efficace, » parce que celui qui en profite n'entend pas agir comme proprié» taire, et le propriétaire qui les autorise n'entend pas se dessaisir, mais seulement faire un acte d'obligeance, qui ne saurait être invoqué con» tre lui sans ingratitude et sans injusticen (Jurispr. générale, Rép. v.o Action possessoire, no 201).

Sa cotali principii è concorde tanto la giurisprudenza italiana, quanto la giurisprudenza francese (Mantelli, Giurisprudenza, vol. XI, col. 491, e seg., e Dalloz, Jurisprudence générale, Rép. ▾.o Action possessoire, sez. IV, art. 1). La necessità tuttavia del

Il giudice in materia possessoria non può ammettere la prova dell'acquisto di una servitù di passaggio fatto per via di un possesso immemoriale prima del Codice che la dichiarò imprescrittibile, senza involvere nel giudicio possessorio la cognizione del petitorio (1).

La Comunità di San Damiano pretendeva di essere nel possesso annale di occupare per mezzo degli

accorrenti e merciaiuoli nei giorni di fiera e di merdel conte Carlevaris, assiso in quel borgo, ed i cato il piazzale che si stende in faccia al palazzo portici arcati e muri appartenenti al palazzo medesimo, come altresì d' una palizzata fatta co

possesso civile per la semplice manutenzione in possesso fu contrastata da un patrio giureconsulto, l'avv. Giovanetti, e per quanto l'opinione nostra si accosti a quella universalmente adottata, non esitiamo di affermare, che considerata la quistione sotto il punto di vista, con cui la presentava l'illustre avvocato, ella offre serie difficoltà, che non vennero sinora nè dagli scrittori, nè dai molti giudicati intervenuti sulla materia risolte (V. Mantelli, op. cit., vol. XI, col. 481 e seg.).

(1) L'art. 649 dichiara che le servitù discontinue non possono costituirsi, che mediante un titolo, sicchè non basti a stabilirle il possesso benchè immemoriale, ma dichiara ad un tempo non potersi impugnare le servitù di simil natura acquistate di già col possesso.

Conseguentemente alla prima disposizione fu riconosciuto universalmente, che se la manutenzione in possesso d' una servitù discontinua non potea aver luogo allorchè l'azione non si fondava che sul semplice possesso; ella il potea quando il possesso era accompagnato da un titolo costitutivo della servitù; che in tal caso il possesso su cui si fondava l'azione, era possesso civile; che il giudice possessorio poteva conoscere del titolo onde partiva il possesso, senza accumulare il petitorio col possessorio; avvegnachè un tale esame non tragga seco in sostanza fuorchè il conoscimento dello stesso possesso su cui è fondata l'azione possessoria (Dalloz, loc. cit., e Recueil, annata 1849, parte I, pag. 193, nota 1).

La seconda disposizione non è che una disposizione transitoria, la quale consacra gli acquisti fatti anteriormente al Codice per via della prescrizione delle servitù discontinue che vennero dal Codice soltanto dichiarate imprescrittibili.

Ora si tratta di vedere se a fronte di questa disposizione la prescrizione delle servitù, compiuta prima del Codice civile, equivalga ad un titolo, il quale vesta del carattere di possesso civile il possesso a quello posteriore di simile servitù discontinua, e se la prova

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