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1868 cittadini di una delle due Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali d' altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiaggie o dominii dell' altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.

In questi casi l'azione di rivendicazione dovrà essere promossa nello spazio di due anni innanzi ai tribunali dalle parti interessate che potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori od agenti della loro nazione.

Art. 11. Le due potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra l' una e l' altra, le proprietà private di qualunque specie spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall' altra al pari delle proprietà dei neutrali, e ciò tanto sul mare quanto sopra terra, tanto in alto mare quanto sul mare territoriale ed in qualsivoglia altro luogo e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senza altre limitazioni che il caso di rottura di blocco e il caso di contrabbando di guerra.

Tuttavia è mantenuto il diritto d' impedire durante la guerra ogni commercio e comunicazione fra tutti od alcuni punti del littorale del proprio territorio e le navi mercantili viaggianti sotto bandiera nemica, come pure di applicare ai trasgressori dell' interdizione le confische ed altre pene, purchè il divieto e la pena sieno determinati da apposito manifesto precedentemente pubblicato.

Art. 12. Il blocco per essere obbligatorio deve essere effettivo e dichiarato.

Il blocco non sarà considerato come effettivo se non è mantenuto da forze sufficienti da impedire realmente qualunque accesso alle spiaggie od ai porti bloccati.

Il blocco s' intenderà notificato quando ne sia data notizia speciale alla nave che va per entrare nel luogo bloccato. Quindi in nessun caso la nave potrà essere sequestrata nè catturata nè condannata se non le sarà stata notificata l'esistenza attuale del blocco da un bastimento

della squadra che ve lo mantiene. E perchè non possa al- 1868 legarsi ignoranza di fatti e sia lecito catturare il bastimənto che, malgrado la notificazione fattagli in debita forma, ritorna a presentarsi davanti allo stesso porto durante il blocco, dovrà il comandante del bastimento da guerra, la prima volta che lo incontra, annotare nelle sue carte di navigazione il giorno, luogo ed altura in cui lo avrà visitato e gli sarà stata fatta notificazione del blocco, ritirando dal capitano del bastimento mercantile un' analoga dichiarazione firmata dal medesimo.

Art. 13. Le navi mercantili dell' una o dell' altra Parte contraente che fossero entrate in un porto prima che fosse assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico e se queste medesime navi si trovassero nel porto dopo la resa della piazza non potranno sotto alcun pretesto essere catturate, ma dovranno tanto le navi quanto le merci essere rilasciate ai rispettivi proprietari.

Art. 14. Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, sciabole ed altre armi di ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie purchè però non siano per uso di bordo e personale, e generalmente tutto ciò che senza manipolazione serve esclusivamente ad immediato armamento marittimo terrestre.

Gl' individui appartenti ad uno dei belligeranti non potranno giammai venire arrestati a bordo delle navi, salvo nel caso che fossero arruolati come soldati o come volontari al di lui servizio.

Art. 15. Se una delle due potenze contraenti si trovasse in guerra con una terza potenza, i cittadini dell' altra potranno continuare la loro navigazione ed il loro commercio cogli Stati del nemico e fra gli Stati belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, ferme stanti le definizioni e le norme stabilite nei tre articoli precedenti, come pure salve le norme del diritto internazionale comune intorno al diritto di visita.

1868 Art. 16. Saranno considerati come bastimenti italiani al Nicaragua, e viceversa come bastimenti nicaraguensi in Italia, quelli che navigheranno sotto la respettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati respettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio.

Art. 17. I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell' altro al godimento dei diritti civili.

Quindi è riconosciuta loro da ambe le Parti contraenti la facoltà di possedere beni stabili e di disporre a loro piacimente, per vendita, donazione, permuta, ed in qualunque altro modo, di tutte le proprietà di qualsivoglia specie che possederanno nei territorii rispettivi. Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere per successione sia ab intestato che per testamento, secondo le leggi in vigore negli Stati cui appartengono, senzachè possano essere sottomessi, per causa della loro qualità di forestieri, ad alcuna tassa od imposizione che non pesi egualmente sui nazionali.

Art. 18. I cittadini dell' una e dell' altra Parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse, all' infuori di quelle imposte ai nazionali. Saranno quindi dispensati dal dare cauzione straniera.

Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali, nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni, che possano aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei respettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

Art. 19. Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale, emanate dai tribunali di una delle Parti contraenti e debitamente legalizzate, avranno sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell' altra parte, la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciproca

mente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari so- 1868 vra quei beni che ne saranno passibili secondo le leggi del paese, ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine all'iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi, queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di delibazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerà:

1° Se la sentenza sia stata proferita da un' autorità giudiziaria competente;

2o Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le Parti; 3o Se le Parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all' ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato.

Art. 20. Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno respettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Gli atti notarili però non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dal tribunale del circondario in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio in cui si compiranno le formalità stabilite dall' articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

Art. 21. Le Parti contraenti, nell' intento di evitare possibili contestazioni e ben determinare la condizione giuridica dei cittadini d' uno Stato stabiliti nell' altro, convengono che saranno considerati come cittadini italiani al Nicaragua e come cittadini nicaraguensi in Italia quelli che, recatisi a dimorare nello Stato dell' altra Parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese nativo.

Convengono inoltre che il figlio nato in Nicaragua da padre Italiano sarà reputato cittadino italiano, e reciproca

1868 mente, il figlio nato in Italia da padre nicaraguense sarà reputato come cittadino nicaraguense.

Ciò nonostante, al raggiungere la maggiore età legale, quale è fissata dalle patrie leggi, sarà libero al figlio stesso di optare, mediante dichiarazione fatta nell' anno al consolato della nazione cui suo padre appartiene, per la nazionalità del paese dove è nato, e verrà allora considerato come cittadino di questo paese fino dalla nascita, salvi gli effetti degli atti anteriormente compiuti.

Art. 22. Se una delle Parti contraenti accordasse nell' avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione, questo s' intenderà ipso facto e di pieno diritto concesso all' altra Parte.

Art. 23. Il presente trattato sarà in vigore per dieci anni. da decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche; ma, se un anno prima dello spirare del termine, niuna delle Parti contraenti avesse annunziata ufficialmente all' altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambe le Parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 24. Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e da S. E. il presidente della Repubblica di Nicaragua, secondo la Costituzione di ognuno dei due paesi, e la ratifiche saranno scambiate a Washington nel termine di un anno dal giorno della firma, od anche più presto, se ciò sarà possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi. Fatto a Managua addì 6 di marzo dell' anno di nostro Signore 1868.

(L. S.) Firmato: G. ANFORA.
(L. S.) Firmato: TOMAS AYON.

Ratificato da S. M.: Firenze, 14 Agosto 1870. - Scambio delle ratificazioni: Nuova York, 20 Dicembre 1871.

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