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restato sarà posto in libertà, nè potrà più per lo stesso 1868 motivo essere imprigionato.

Ciò nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun delitto a terra, potrà l'autorità locale differire l'estradizione, finchè il tribunale abbia pronunziata la sentenza e questa abbia avuto piena ed intiera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che i marinari ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione, restano eccettuati dalle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 18. Sempre che non vi sia convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante la navigazione dalle navi dei due paesi, sia che entrino nei porti rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai consoli generali, consoli, viceconsoli della rispettiva nazione, salvo che si trovassero interessati in queste avarie sudditi del paese in cui risiedono i detti agenti, o sudditi di una terza Potenza; nel qual caso, ed in difetto di amichevole componimento fra tutti gli interessati, le avarie dovranno essere regolate dall'autorità locale.

Art. 19. In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti sulle coste dell'altra, le autorità dovranno informarne il console generale, console, viceconsole od agente consolare del distretto, o in sua mancanza il console generale, console, viceconsole od agente consolare più prossimo al luogo del sinistro.

Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali di Nicaragua, saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari italiani, e reciprocamente, tutte le operazioni relative al salvamento delle navi Nicaraguensi, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari Nicaraguensi.

L'intervento delle autorità locali avrà luogo unicamente

1868 nei due paesi per assistere gli agenti consolari e mantenere l'ordine e guarentire l'interesse dei recuperatori estranei all'equipaggio, ed assicurare l'esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci salvate.

Nell'assenza e fino all'arrivo dei consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari, oppure delle persone da loro a tal fine delegate, le autorità locali dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione degl'individui e la conservazione degli effetti che si fossero salvati dal naufragio.

L'intervento delle autorità locali in tutti questi casi non darà luogo a percezione di diritti di sorta, salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali, e salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'autorità locale.

Le Alte Parti contraenti convengono inoltre che le mercanzie ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun pagamento di diritto di dogana, a meno che non vengano ammessi al consumo interno.

Art. 20. Resta convenuto altresì che i consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari rispettivi, come pure i cancellieri, segretari, alunni o applicati consolari, godranno nei due paesi di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi attualmente concessi o che saranno concessi agli agenti di egual grado della nazione la più favorita, semprechè tali concessioni siano reciproche.

Art. 21. La presente Convenzione resterà in vigore per lo spazio di dieci anni computabili dal giorno dello scambio delle ratifiche, ma se nessuna delle Alte Parti contraenti non avrà annunziato officialmente all'altra, un anno prima dello spirare del termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 22. Le stipulazioni contenute negli articoli prece- 1868 denti saranno esecutorie nei due Stati, immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 23. La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle due Alte Parti contraenti e le ratifiche si scambieranno a Washington nel termine di un anno o prima se fosse possibile:

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Managua in doppio originale il dì sei del mese di marzo dell'anno milleottocento sessantotto.

(L. S.) G. ANfora.

(L. S.) TOMAS AYON.

Ratificata da S. M.: Firenze, 10 gennaio 1869.- Scambio delle ratificazioni: Nuova York, 6 marzo 1872.

XXX.

1868, 18 settembre.

MONACO.

Convenzione d'estradizione tra l'Italia e la Baviera.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Baviera, desiderando di assicurare la repressione dei delitti, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigore delle leggi dei rispettivi Stati, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il Marchese Giovanni Antonio

1868 Migliorati, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Croce dell' Ordine Imperiale di Francesco Giuseppe d'Austria, dell' Ordine di Zaehringen di Baden e dell'Ordine di San Marino, Commendatore dell' Ordine di Danebrog di Danimarca, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Corte Reale di Baviera, ecc., ecc.;

E Sua Maestà il Re di Baviera, il Suo Ministro della Casa Reale e degli Affari Esteri, Principe Clodoveo di Hohenlohe-Schillingsfürst, Duca di Ratibor, Gran Croce dell'Ordine del Merito della Corona di Baviera, Gran Croce dell'Ordine di Santo Stefano, dell'Ordine di San Gregorio, dell'Ordine della Corona del Würtemberg, dell'Ordine della Casa di Sassonia-Ernestina, ec ec.

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo italiano ed il Governo bavarese assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gl'individui che, essendo stati condannati, od essendo inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo secondo, si fossero rifuggiti sul territorio dell'altro, salvo la riserva contenuta negli articoli 3 e 6, alinea 1, della presente Convenzione.

Art. 2. L'estradizione dovrà essere accordata sì per gli autori che per i complici dei reati qui appresso indicati, allorchè i medesimi sieno punibili, secondo le due legislazioni, con tre anni di carcere, o con una pena maggiore. 1o Assassinio, parricidio, veneficio, infanticidio, omicidio; 2o Percosse e ferite volontarie che importino la morte, o che abbiano permanentemente debilitato un senso od un organo, o deturpata la faccia, ovvero che abbiano prodotto la debilitazione delle facoltà mentali, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, dell'uso della parola, o della capacità di generare;

3° Bigamia, ratto, aborto procurato, stupro, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti, o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza;

4° Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, 1868 sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5o Incendio ;

6o Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi;

7° Estorsione violenta, grassazione, rapina, furto qualificato, e segnatamente furto con violenza e frazione, e con uso di chiavi contraffatte, o quando il valore degli oggetti rubati oltrepassi le cinquecento lire;

8° Contraffattura o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete. Contraffazione di rendite o obbligazioni dello Stato, dei biglietti di banca, o di ogni altro effetto pubblico; immissione ed uso di questi titoli. Contraffazione di atti Sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti. Falso in iscrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate;

9° Falsa testimonianza e falsa perizia, reticenza, subornazione di testimoni e di periti, istigazione a questi reati, calunnia mediante querela o denunzia sporta per nuocere ad alcuno che sapevasi innocente;

10° Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici ;

11° Bancarotta fraudolenta;

12° Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa o frode. Per queste infrazioni l'estradizione sarà accordata solo allora quando il valore degli oggetti estorti oltrepassi le mille lire.

Art. 3. La estradizione non sarà mai accordata per crimini o delitti politici. L'individuo, che sarà estradito per altra infrazione alle leggi penali, non potrà in alcun caso essere giudicato o condannato per crimine o delitto politico anteriormente commesso, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto.

L'individuo medesimo non potrà essere processato o condannato per qualsivoglia altra infrazione anteriore alla e

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