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1868 avviso all' Autorità consolare della nazione cui queste navi appartengono, affinchè essa possa assistere alla visita.

Parimente dovranno dare opportuno avviso ai detti Agenti consolari, perchè si trovino presenti alle dichiarazioni che i Capitani e gli equipaggi avessero da fare dinanzi ai Tribunali ed Uffici locali, affine di evitare qualunque equivoco o malinteso che potesse pregiudicare alla buona amministrazione della giustizia.

L'avviso che a tale effetto si dirigerà ai Consoli, ViceConsoli o Agenti consolari indicherà un' ora precisa, e, se omettessero di recarvisi personalmente o per mezzo di delegati, si procederà in loro assenza.

Art. 15. In tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si osserveranno le Leggi, Statuti e Regolamenti del paese.

I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari saranno esclusicamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi di loro nazione, e conosceranno soli delle quistioni di qualunque genere che insorgano fra il Capitano, gli Ufficiali ed i marinai, e segnatamente quelle relative al soldo ed all' adempimento degli accordi convenuti reciprocamente.

Le Autorità locali non potranno intervenire se non quando i disordini che occorrano a bordo delle navi siano di tal natura che perturbino la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o quando una persona del paese, od estranea all'equipaggio, si trovi implicata nei disordini.

In tutti gli altri casi le dette Autorità si limiteranno a coadiuvare i Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari, quando questi facciano domanda per fare arrestare e rinviare a bordo, od incarcerare provvisoriamente qualunque individuo iscritto nel ruolo dell' equipaggio, ogni volta che per qualche motivo lo reputassero conveniente.

Art. 16. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari potranno fare arrestare e rinviare sia a bordo, sia al loro paese, i marinari e qualsiasi altra persona, che formi parte dell' equipaggio delle navi mercantili e da guerra

della loro nazione, che avessero disertato sul territorio 1868 dell' altro Stato.

Per tal fine dovranno indirizzarsi per iscritto alle Autorità locali competenti, e giustificare, mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo dell' equipaggio, ovvero, se il bastimento fosse partito, mediante copia autentica od estratto di tali documenti, che le persone reclamate formavano realmente parte dell' equipaggio.

Sulla presentazione di tale richiesta così giustificata, non potrà negarsi la consegna dei disertori.

Si presterà inoltre ai detti Agenti consolari ogni assistenza ed aiuto per la ricerca e l'arresto di questi disertori, i quali saranno tradotti e custoditi nelle carceri del paese a richiesta e spese dell' Autorità consolare, finchè questa non trovi occasione di farli ripatriare.

Tale arresto non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i quali, e mediante preavviso di tre giorni al Console, l'arrestato sarà posto in libertà, nè potrà più per lo stesso motivo essere imprigionato.

Ciò nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun delitto a terra, potrà l'Autorità locale differire la estradizione, finchè il Tribunale abbia pronunziato la sentenza e questa abbia avuta piena ed intiera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che i marinari ed altri individui dell' equipaggio, sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione, restano eccettuati dalle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 17. Sempre che non vi sia convenzione in contrario fra gli armatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante la navigazione dalle navi dei due paesi, sia che entrino nei porti rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai Con. soli generali, Consoli, Vice-Consoli della rispettiva nazione, salvo che si trovassero interessati in queste avarie suddi del paese in cui risiedono i detti Agenti, o sudditi di una terza Potenza, nel qual caso, ed in difetto di amichevole componimento fra tutti gl' interessati, le avarie dovranno essere regolate dall' Autorità locale.

1868

Art. 18. In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al Governo o ai sudditi dell' una delle Alte Parti contraenti sulle coste dell' altra, le Autorità dovranno informarne il Console generale, Console, Vice-Console o Agente consolare del distretto, o in sua mancanza il Console generale, Console, Vice-Console od Agente consolare più prossimo al luogo del sinistro.

Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali della Germania del Nord, avranno luogo conformemente alle Leggi del paese, e reciprocamente tutte le operazioni relative al salvamento delle navi tedesche, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali d'Italia, avranno luogo conformemente alle Leggi locali. Lo intervento delle Autorità consolari non avrà luogo nei due paesi che per sorvegliare le operazioni relative alla riparazione e al riapprovvigionamento o alla vendita, se ne sia il caso, delle navi investite o naufragate alla costa.

Lo intervento delle Autorità locali non darà luogo a percezione di diritti di sorta, salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell' Autorità locale.

Art. 19. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari rispettivi, come pure gl'impiegati dei Consolati, godranno nei due paesi di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi, che saranno concessi agli Agenti di egual grado della nazione la più favorita.

Art. 20. La presente Convenzione avrà vigore sino al 30 giugno 1875, a decorrere dal giorno dello scambio delle ratifiche. Se un anno prima dello spirare del termine, niuna delle Alte Parti contraenti avesse annuziato officialmente all' altra la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Art. 21. La presente Convenzione sarà approvata e rati- 1868 ficata dalle due Alte Parti contraenti, e le ratifiche saranno scambiate in Berlino nel termine di quattro mesi. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmata la presente Convenzione, e vi hanno apposto il sigillo delle proprie armi.

Fatto a Berlino addì ventuno dicembre mille ottocento sessantotto.

(L. S.) LAUNAY.

(L. S.) KÖNIG.

Ratificata da S. M. Firenze 11 Aprile 1869. - Scambio delle ratificazioni: Berlino, 22 Aprile 1869.

XL.

1868, 30 Dicembre.

VIENNA.

Dichiarazione scambiata tra l' Italia, l'Austria-Ungheria, la Francia e la Svizzera per la riduzione delle tasse delle corrispondenze telegrafiche.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, le Gouvernement de Sa Majesté Impérial et Royale Apostolique, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, et le Gouvernement de la Confédération Suisse, désirant favoriser par une modération des taxes, dans les limites autorisées par la Convention de Paris, révisée à Vienne le 21 juillet 1868, le mouvement des correspondances télégraphiques en provenance ou à destination de l'Angleterre, les dispositions suivantes ont été dans ce but arrêtées d' un commun accord:

1o Les réductions de taxes stipulées par l'arrangement

1868 conclu à Vienne, le 22 juillet 1868, entre les Délégués de l'Italie, de l'Autriche et de la Hongrie, de la France et de la Suisse, pour les correspondances télégraphiques échangées entre l'Angleterre et les bureaux d'Autriche et de Hongrie, sont étendues aux correspondances échangées par la voie de l'Autriche entre le Royaume Uni d'une part, et la Turquie, la Serbie, les Principautés Unies et la Grèce d'autre part.

2o La présente Déclaration, exécutoire à partir du 1er janvier 1869, aura la même durée que l' arrangement du 22 juillet 1868.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, en quadruple expédition, le 30 du mois de décembre 1868.

(L. S.) JOACHIM PEPOLI.

(L. S.) DE BEUST.

(L. S.) DE GRAMONT.

(L. S.) DE TSCHUDI.

XLI.

1868, 31 Dicembre.

GUATEMALA.

Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la repubblica
di Guatemala.

Esistendo già da alcun tempo relazioni di commercio tra gli Stati di S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di Guatemala, si è creduto conveniente regolarne l'esistenza, favorirne lo sviluppo e perpetuarne la durata con un trattato di commercio e navigazione, che fondato sull'interesse

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