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1869 ratifiche saranno scambiate in Guatemala nel termine di un anno, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta a Guatemala il venticique di agosto dell' anno mille ottocento sessantanove.

(L. S.) G. ANFORA DI LICIGNANO.

(L. S.) P. DE AYCINENA.

Ratificata da S. M., Firenze, 7 Marzo 1870. Scambio delle ratificazioni: Guatemala, 18 Settembre 1871.

LVI.

1869, 1 Settembre e 30 Settembre.

BUENOS AYRES.

Protocolli per prorogare il Trattato di commercio e navigazione conchiuso fra l'Italia e la Repubblica Argentina il 21 Settembre 1855.

La proroga d' un anno, fissata alla durata del Trattato vigente fra l'Italia e la Repubblica Argentina col Protocollo del 23 giugno dell'anno scorso (1), non essendo stata sufficiente per mettere termine ai negoziati pendenti sopra un nuovo Trattato di pace, navigazione e commercio, il conte Della Croce di Dojola, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re d' Italia, e il Ministro delle relazioni esteriori della Repubblica, dottor D.

(1) Il Protocollo qui citato, il quale aveva forma di un impegno preliminare, non è compreso nella presente Raccolta. Vi si trova invece al No XXVI il Protocollo del 3 settembre 1868, col quale l'accordo stipulato in quel primo Protocollo fu confermato in termini positivi ed esecutorii.

Ministero, allo 1869

esistenti fra i

Mariano Varela, riunitisi nelle sale del
scopo di ricercare il modo che i rapporti
due paesi non rimangano indeterminati per mancanza di
stipulazioni scritte, hanno convenuto che, essendo i due
Governi disposti a prorogare nuovamente il termin della
scadenza del primitivo Trattato fino al 4 settembre 1870,
il Governo argentino solleciterà immediatamente l'auto-
rizzazione necessaria del Congresso per questa proroga, la
quale sarà poi definitivamente stabilita con atto speciale.
Fatto e sottoscritto in doppio originale a Buenos Ayres,
il 1° settembre dell' anno 1869.

(L. S.) C. DELLA CROCE.
(L. S.) MARIANO VARELA.

A compimento del Protocollo del 1° settembre 1869, il conte Della Croce di Dojola, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re d' Italia, ed il Ministro delle relazioni esteriori della Repubblica Argentina, dottor Mariano Varela, debitamente autorizzati, si sono riuniti nelle sale del Ministero, ed hanno stipulato quanto segue: 1o La durata del Trattato d'amicizia, navigazione e commercio, esistente fra l'Italia e la Repubblica Argentina, è nuovamente prorogata fino al 4 settembre 1870.

2o Le due Alte Parti contraenti si obbligano a negoziare immediatamente un nuovo Trattato che possa essere presentato al Congresso Argentino nella prossima sessione del 1870.

Fatto e sottoscritto in doppio originale, il 30 settembre 1869.

(L. S.) C. DELLA CROCE.
(L. S.) MARIANO VARELA.

1869

LVII.

1869, 9 Setiembre.

FIRENZE.

Dichiarazione scambiata tra l'Italia e la Baviera per la cura gratuita degli ammalati indigenti.

I Governi di S. M. il Re d'Italia e di S. M. il Re di Baviera, volendo regolare di comune accordo i principii che devono reciprocamente adottarsi pel trattamento dei sudditi di uno dei due Stati colpiti da malattia sul territorio dell' altro, hanno convenuto di quanto segue:

Ciascheduno dei due Governi contraenti si obbliga di prendere le misure necessarie affinchè sul suo territorio i sudditi indigenti dell' altro Stato, che per malattia fisica o mentale, abbiano bisogno di essere mantenuti e curati medicalmente, vi ricevano lo stesso trattamento adottato pei proprii sudditi indigenti, fino a che il loro rimpatrio possa effettuarsi senza danno per la loro salute o per quella degli altri.

Il rimborso delle spese occorse per il loro mantenimento e cura, o per la loro sepoltura, non potrà essere reclamato da veruna Cassa dello Stato, nè del comune, nè da altra Cassa pubblica del paese a cui appartiene l'indigente.

Nel caso che l' indigente stesso, od altre persone obbligate in sua vece secondo il diritto civile, ed in ispecie i suoi parenti tenuti a passargli gli alimenti, sieno in grado di soddisfare le spese sopracitate, resta contro di essi riservato il diritto di reclamare il rimborso.

I Governi contraenti s' impegnano scambievolmente a prestarsi, per mezzo dei proprii impiegati e dietro richiesta fatta in via diplomatica, ogni assistenza conciliabile con le leggi rispettive, affinchè le spese di cui sopra siano rimborsate, secondo le tasse di uso, a coloro che le avranno sostenute.

Queste disposizioni resteranno in vigore fino ad un an- 1869 no dopo che siano state denunziate da uno dei due Governi contraenti.

In fede di che si emette dal Governo italiano la presente dichiarazione ministeriale che verrà scambiata con altra analoga del governo bavarese.

Firenze, 9 settembre 1869.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri L. F. MENABREA.

Questa Dichiarazione venne scambiata con una identica del Ministro degli Affari Esteri della Baviera, in data del 18 Settembre 1869.

LVIII.

1869, 2 Ottobre.

FIRENZE.

Protocollo facente seguito alla Convenzione di navigazione del 14 ottobre 1867 tra l' Italia e la Confederazione della Germania del Nord, col quale è fissato il rapporto tra la tonnellata italiana ed il last germanieo.

L'article 3 du Traité de navigation entre l'Italie et la Confédération de l'Allemagne du Nord, du 14 octobre 1867, ayant réservé aux Hautes Parties contractantes de déterminer ultérieurement le rapport entre le tonneau italien et le last allemand, afin de régler la perception des droits de navigation à prélever dans les ports respectifs; et le rapport entre le last allemand et le tonneau français, fixé par le Protocole du 14 décembre 1864 ayant été accepté

1869 de part et d'autre comme base de la réduction du tonneau de jauge italien en last allemand et vice-versà;

Les soussignés déclarent, au nom de leur Gouvernement respectif, d'adopter, en tenant compte de la tolérance, le rapport suivant entre le tonneau italien et le last allemand, savoir:

.1 tonneau italien 0 60 last allemand;

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Quant aux lasts de commerce usités dans les provinces du Hanovre et du Schleswig-Holstein, dans le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwérin et dans les villes de Brême et de Hambourg, on est convenu de fixer sur la même base les rapports suivants:

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1 tonneau italien 0 40 last de commerce du Hanovre, de Mecklembourg-Schwérin, de Brême et de Hambourg; 1 last de commerce du Hanovre, de MecklembourgSchwérin, de Brême. et de Hambourg 2 25 tonneaux italiens;

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1 tonneau italien 0 46 last du Schleswig-Holstein; 1 last de commerce du Schleswig-Holstein = 1 95 tonneaux italiens.

Il est bien entendu, toutefois, que cet arrangement a un caractère purement provisoire, et qu'il cessera d'avoir effet aussitôt qu'on sera parvenu à adopter un système international de jaugeage, conforme à celui existant dans la Grande Bretagne.

En foi de quoi, ils ont signé le présent Protocole et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Florence, le 2 octobre 1869.

Le Président du Conseil

Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi d'Italie (L. S.) L. F. MENABREA.

Le Chargé d'Affaires

de la Confédération de l'Allemagne du Nord
(L. S.) L. WEsdehlen.

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