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1869 ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell' individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tale consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura che l'imputato avesse nascosti o depositati nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti summenzionati, e questi dovranno essere loro restituiti esenti da ogni spesa appena compiuto il procedimento.

Art. 12. Le spese dell' arresto, del mantenimento e del trasporto dell' individuo di cui venne accordata la estradizione, nonchè quelle della consegna e trasporto degli oggetti, che a tenore dell' articolo precedente debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territori rispettivi; esse andranno a carico dello Stato che reclama, nel territorio degli Stati intermediari.

Art. 13. Se uno dei due Governi giudica necessaria per la istruzione di un processo criminale la deposizione dei testimoni domiciliati sul territorio dell' altro Stato, o qualsivoglia altro atto di istruzione giudiziaria, saranno a questo effetto dirette in via diplomatica lettere rogatorie dalla Corte di appello competente del Regno d' Italia al Tribunale Württemberghese, e così di ricambio; le quali autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle leggi in vigore nel paese, dove il testimone sarà udito o l'atto rilasciato.

In tutti questi casi i due Governi rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese che potranno risultare.

Art. 14. Nel caso che la comparsa personale del testimonio fosse necessaria, il Governo da cui esso dipende, l'impegnerà a corrispondere allo invito che gliene vien fatto dall' altro Governo.

Se i testimoni richiesti consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, ed i Governi rispettivi si metteranno d'accordo per fissare la indennità

che sarà loro corrisposta dallo Stato reclamante, in ragione 1869 della distanza e del soggiorno e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa durante il soggiorno obbligatorio nel luogo dove il giudice che deve esaminarli esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all' andare che al ritorno. Art. 15. Se. all' occasione dell' istruzione di un processo in uno dei due Stati, contraenti tornasse necessario di procedersi al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell' altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari che ad esso appartengono, dovrà farsene domanda in via diplomatica e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel più breve tempo possibile i detenuti ed i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.

Le spese di trasporto da uno Stato all' altro degli individui ed oggetti anzidetti, non che quelle occasionate dall'adempimento delle formalità enunciate nell' art. 14, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatto la domanda.

Art. 16. I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura, pronunziate dai Tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell' altro.

Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione in via diplomatica, e nella fórma che sarà stabilita, di un estratto della sentenza pronunziata e divenuta definitiva al Governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla cancelleria del Tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle autorità cui spetta.

Art. 17. La presente convenzione è conchiusa per cinque anni a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato sei mesi prima della fine dei cinque auni la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà

1869 obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 18. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Stuttgart nel termine di tre mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Stuttgart, il 3 ottobre 1869.

(L. S.) Conte GIUSEPPE GREPPI.
(L. S.) Barone CARLO VARNBÜLER
DI HEMMINGEN.

DÉCLARATION.

Les soussignés, s'étant réunis pour signer le Traité d'extradition concerté entre l'Italie et le Württemberg, ont jugé utile de déclarer formellement:

Que les deux textes du Traité, savoir le texte italien et le texte allemand, doivent être considérés comme également authentiques, et que s'il pouvait se trouver une divergence entre ces deux textes, de même que s'il surgissait un doute sur l'interprétation d'un passage quelconque, l'on suivra l'interprétation la plus favorable à l'extradition du prévenu.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition à Stuttgart, le 3 octobre 1869.

(L. S.) GREPPI.

(L. S.) VARNBüler.

Ratificata da S. M.: Firenze, 26 Novembre 1869. Scambio delle ratificazioni: Stuttgart, 25 Dicembre 1869.

1869

LX.

1869, 13 Ottobre.

BERNA.

Protocollo finale della Conferenza internazionale tenuta a Berna nel settembre e ottobre 1869 tra i delegati dell' Italia, della Confederazione della Germania del Nord, del Baden, della Svizzera e del Württemberg per la costruzione della ferrovia attraverso il San Gottardo.

La Conférence s'est réunie aujourd'hui en séance de clôture pour constater que ses membres sont tombés d'accord sur les points suivants:

Art. 1er Les Etats qui ont pris part aux Conférences s'unissent pour assurer la jonction entre les chemins de fer allemands et les chemins de fer italiens par le moyen d'un chemin de fer suisse à travers le St-Gothard.

Le réseau du St-Gothard à construire pour atteindre ce but comprend les lignes suivantes:

Lucerne-Kussnacht-Immensee-Goldau,
Zoug-St. Adrien-Goldau,
Goldau-Fluelen-Biasca-Bellinzone,
Bellinzone-Lugano-Chiasso,

Bellinzone-Magadino-frontière italienne vers Luino, avec embranchement sur Locarno.

Ce réseau aura une longueur d'environ 263 kilomètres. Dans le but de faciliter l'exécution de ces lignes, les Etats qui ont pris part à la Conférence accorderont en commun une subvention à la société qui se formera pour la construction et l'exploitation du chemin de fer du StGothard.

Dans l'organisation de cette Société, le Conseil fédéral prendra les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'entreprise et de tous les engagements mentionnés dans le présent protocole. A cet effet, les statuts de la Société devront être soumis à l'approbation du Gouvernement fédéral.

1869

Art. 2. Pour que le chemin de fer du St-Gothard puisse remplir les conditions d'une grande ligne internationale, il ne doit pas, à son point culminant, avoir plus de 1162 mètres de hauteur au dessus du niveau de la mer; le rayon minimum des courbes ne devra pas être inférieur a 300 mètres et le maximum des pentes ne devra pas excéder 25 0/0. Pour le cas où il serait nécessaire de dépasser le 25 0/0 entre Biasca et Lavorgo, on demandera à cet effet l'autorisation du Consei lfédéral, qui, sur ce tronçon, pourra accorder une augmentation jusqu'à 26 0/0.

Le tunnel à construire entre Goschenen et Airolo devra être établi en ligne droite.

La ligne de Fluelen à Biasca sera construite à double voie. Sur le reste de la ligne Goldau-Bellinzone les tunnels seront construits pour une double voie, mais les travaux d'art et de terrassement pourront être exécutés pour une seule voie.

Toutes les autres lignes pourront être établies pour une simple voie.

Art. 3. Les lignes du réseau du St-Gothard seront construites dans l'ordre suivant, et la durée de la construction est pour chacune d'elles fixée comme suit:

Les lignes de Biasca au Lac Majeur et de Lugano à Chiasso devront être achevées 3 ans après la constitution de la société.

L'Italie s'engage à ce que pour la même époque le tronçon de raccordement de Chiasso à Camerlata soit construit et mis en exploitation.

Les travaux sur les autres lignes du réseau devront être entrepris en temps nécessaire pour qu'ils puissent être achevés et que ces lignes soient ouvertes simultanément avec la grande galerie de Goschenen à Airolo.

Les lignes dont la construction est supposée de 2 années sont les suivantes:

Lucerne-Kussnacht-Goldau,

Zoug-St Adrien-Goldau,

Biasca-Bellinzone,

Lugano-Chiasso,

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