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Dichiarazione scambiata fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per approvare il Protocollo firmato a Gradisca il 1° ottobre 1869 allo scopo di regolare l'esercizio della pesca e della caccia nei comuni di Caorle e di Grado.

Un protocollo inteso a definire le controversie circa lo esercizio della pesca e della caccia pendenti tra i comuni di Marano e di Caorle da una parte e quello di Grado dall'altra essendo stato firmato a Gradisca il 1° ottobre 1869 dai delegati del R. Governo italiano e da quelli dell'Imperiale e Reale Governo austro-ungherese, e dovendo il me. desimo, per essere posto definitivamente in vigore, venire approvato da' due Governi interessati, il sottoscritto Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri di S. M. il Re d'Italia approva e sanziona, a nome del proprio Governo e mediante la presente dichiarazione da scambiarsi con dichiarazione analoga dell'Imperiale e Reale Governo austroungherese, il detto protocollo del tenore seguente:

PROTOCOLLO.

Allo scopo di appianare definitivamente le controversie esistenti da tempo remoto per l'esercizio della pesca e della caccia sulle lagune e sulla spiaggia del mare tra il comune di Grado da una parte, ed i comuni di Marano e Caorle

dall'altra, e sopire ogni eventuale reciproca pretesa derivante da tali controversie, nonchè di togliere ogni motivo alla ripetizione di deplorabili conflitti tra gli abitanti di quei comuni, il Regio Governo italiano e l'Imperiale e Regio Governo austriaco hanno nominato apposita Commissione internazionale composta dei seguenti membri:

Da parte del Regio Governo italiano:

Vincenzo Piola, cav. dell'Ordine della Corona d'Italia, capitano di porto a Venezia;

Eliodoro Radaelli, sindaco di Caorle;

Giovanni Corvetta, cav. dell'Ordine della Corona d'Italia, capo del Genic civile della provincia di Udine, e Angelo Zaboga, sindaco di Marano Lagunare.

Da parte dell'Imperiale e Regio Governo austriaco: Antonio nob. Da Mosto, ciamberlano di S. M., cav. dell'Ordine Gerosolimitano, capitano distrettuale in Gradisca, e Antonio cav. Rinaldini, cav. dell'Ordine Pontificio di San Silvestro, segretario del Governo centrale marittimo: i quali dopo avere esibito le loro legittimazioni ed averle riconosciute in debita forma, ed invitato il podestà di Grado, Niccolò Corbato ad offrire gli opportuni schiarimenti;

Riconosciuto che, attenendosi strettamente da una parte ai diritti acquisiti pretesi dal comune di Grado e d'altra parte a quelli derivanti dal diritto internazionale, non si poteva stabilire uno stato di cose che desse piena sicurezza di troncare per l'avvenire ogni causa dei conflitti surricordati;

Riconosciuto inoltre che a conseguire un accordo giova collegare alla controversia della pesca marina quella della pesca e della caccia lagunare;

Considerato che i comunisti di Marano non hanno usato finora, nè intendono di usare in seguito, del diritto di pesca, nel miglio marino (geografico) della spiaggia del loro comune, bastando ad essi di conservare la pesca delle cape e crostacei marini;

Considerato finalmente che il comune di Grado possiede di fatto sulla spiaggia del comune di Marano l'isola denominata Sant'Andrea, con casolare e l'isola denominata Martignano, la prima delle quali col casolare è anche allibrata in estimo in ditta del comune di Grado;

Sono convenuti nei seguenti articoli:

ART. 1.-Relativamente alla questione della pesca entro il miglio marittimo lungo il tratto di spiaggia da porto Buso a porto Tagliamento:

a) I Gradesi potranno liberamente ed esclusivamente pescare entro il miglio marittimo della spiaggia di mare da porto Buso fino alla sponda sinistra di porto Lignano, nella quale spiaggia sono appunto comprese le isole sunnominate di S. Andrea e Martignano.

b) Dalla sponda sinistra di porto Lignano lungo la costa fino alla foce del Tagliamento, il diritto di pesca entro il miglio marittime resta riservato esclusivamente ai comunisti di Caorle, nel senso che i comunisti di Grado devono astenersi dalla pesca in quella zona d'acqua.

e) La pesca delle cape e crostacei marittimi sulla spiaggia da porto Buso a porto Lignano rimane libera come finora ai comunisti di Marano e di Grado; la pesca stessa nella spiaggia da porto Lignano a porto Tagliamento sarà esercitata dai comunisti di Latisana e di Caorle, esclusi quelli di Grado.

d) Pel tratto d'acqua nel seno tra la punta di Tagliamento e S. Giovanni Satuba, per quanto che eccede il miglio marittimo dalla spiaggia, vale nei riguardi di pesca quanto venne stabilito nel protocollo finale relativo al trattato di commercio e di navigazione austro-italico del 23 aprile 1867 nell'addizionale dell'articolo 18 (decimo ottavo) del trattato stesso, che cioè il diritto di pesca nei detti limiti eccedenti il miglio riservato competa, come lungo le altre coste dei rispettivi Stati nel mare Adriatico, agli abitanti dei littorali austriaco ed italiano.

ART. 2.-Relativamente all'esercizio della pesca e della caccia nelle lagune interne dei comuni confinanti di Grado e Marano, si stabilisce quanto segue:

a) In quanto all'esercizio della pesca, rimane inalterata la convenzione stipulata fra il comune di Grado e quello di Marano in Monastero li 27 marzo 1832;

b) In quanto all' esercizio della caccia, si conviene che la caccia sui fondi lagunari marcati nella mappa del comune di Marano ai numeri 369 (trecento sessantanove) e 370 (trecento settanta), allibrati in ditta del comune di Grado e siti a sinistra dei fiumi Ausa ed Anfora, sarà esercitata esclusivamente dai comunisti di Grado, e la caccia sul fondo lagunare marcata al numero 371 (trecento settantuno) della mappa suddetta in ditta del comune di Marano, fondo sito a destra del fiume Anfora, sarà esercitata esclusivamente dai comunisti di Marano, cosicchè il confine sull'esercizio della caccia da parte dei comunisti di Grado e di Marano coinciderà col confine tracciato per la pesca nella suddetta Convenzione di Monastero, e sarà quindi quello formato dal fiume Anfora fino alla confluenza dell'Ansa, e poi dall'Ausa fino a porto Buso, indipendentemente dalla demarcazione del confine politico.

ART. 3. S'intende da sè che col presente accomodamento non vengono per nulla lesi i diritti di dominio diretto e la giurisdizione amministrativa sulle spiaggie, spazi d'acqua e terreni, di cui si tratta, come pure s'intende da sè che tanto la pesca, sia in mare che nelle lagune, quanto la caccia dovranno esercitarsi con osservazione delle leggi e discipline vigenti, o che venissero emanate in seguito nei rispettivi territori, e ciò anche in quanto alle occorribili li

cenze.

ART. 4. La presente Convenzione avrà definitivo vigore tosto che avrà riportata l'approvazione dei due governi interessati.

Nel desiderio per altro di raggiungere quanto prima lo

scopo del pacifico esercizio della pesca e caccia da parte dei comunisti interessati, si conviene che la presente Conven-zione abbia fino da oggi provvisoria efficacia.

Il presente protocollo, eretto in Gradisca il 1° ottobre 1869 (primo ottobre milleottocento sessantanove) in due originali, viene firmato dai membri della Commissione internazionale, i quali convengono che trattandosi d'interessi risguardanti il comune di Grado, concorra a firmare l'atto presente il podestà di quel comune, in prova della piena sua adesione.

Firmati: V. PIOLA.

G. CORVETTA.

DA MOSTO.

Firenze, 21 gennaio 1870.

RADAELLI.

A. ZABOGA.

RINALDINI.

N. CORBATO.

Firmato: VISCONTI-VENOSTA.

La Dichiarazione del Ministro degli affari esteri d'Austria-Ungheria porta la data del 12 febbraio 1870.

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