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liere Carlo Alberto Racchia, Capitano di fregata nella Real Marina, Commendatore dell'Ordine equestre dei Santi Maurizio e Lazzaro e decorato di altri Ordini cavallereschi, ed il Plenipotenziario di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, Ega Mahà Tshenapady Won Schieu do Pukanghi Miotsa Mengui Menthadò Mengui Mahà Menshla Sithu, il giorno tre marzo, anno mille ottocento settant'uno dell'era cristiana, corrispondente ai tredici della luna crescente Tabaun dell'anno mille duecento trantadue dell'era birmana, di comune accordo, hanno messo al presente Trattato il sigillo delle loro armi e lo hanno firmato di propria mano.

(L. S.) CARLO ALBERTO RACCHIA.

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Ratificato da S. M.: Napoli, 19 maggio 1872. Scambio delle ratificazioni: Mandalay, 26 dicembre 1872.

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Dichiarazione scambiata fra l'Italia e la Grecia relativamente alle Società anonime. ed altre Associazioni commerciali, industriali e finanziarie.

Le soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie, déclare par la présente, au nom du Gouvernement italien, que les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles et financières, qui sont soumises en Grèce à l'autorisation du Gouvernement, et qui l'ont obtenue, pourront exercer en Italie tous leurs droits, y compris celui d'ester en justice, en se conformant

aux lois du Royaume, et à la condition que les sociétés ou associations de même nature, légalement établies en Italie, soient admises à jouir des mêmes droits en Grèce.

En foi de quoi, le soussigné a muni la présente Déclaration de sa signature et du cachet de ses armes.

Florence, le 13 mars 1871.

(L. S.) VISCONTI-VENOSTA.

La Dichiarazione del Ministro degli Affari Esteri di Grecia porta la data del

13

febbraio 1871.

25

XXXVI.

1874, 29 marzo.

GUATEMALA.

Convenzione d'estradizione fra l'Italia e la Repubblica del Salvador.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Salvador, desiderando di assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territori, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigor delle leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

Il signor D. Giuseppe Anfora, Duca di Licignano, Ufficiale del R. Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Console generale, Incaricato d'Affari di S. M. nelle Repubbliche dell'America centrale; e

S. E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SALVADOR,

Il signor D. José Milla, Consigliere di Stato e Vice-Segretario del Governo di Guatemala;

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

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ART. 1. Il Governo italiano ed il Governo del Salvador assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gl'individui che, essendo stati condannati od essendo inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo 2, commessi sul territorio di uno dei due Stati contraenti, si fossero rifuggiti sul territorio dell'altro.

ART. 2. L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle leggi penali qui appresso indicate, allorchè le medesime saranno soggette, secondo la legislazione italiana e la legislazione della Repubblica del Salvador, a pene criminali:

omicidio;

morte;

1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento,

2. Percosse e ferite volontarie che importino la

3. Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata della loro sorveglianza;

4. Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5. Incendio;

6. Danno cagionato volontariamente alle ferrovie ed ai telegrafi;

7. Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto qualificato e segnatamente furto con violenza e frazione, furto sulle strade pubbliche;

8. Contraffattura o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete. Contraffazione di rendite od obbligazioni dello Stato, dei biglietti di banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli. Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti. Falso in iscrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate;

9. Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, calunnia, istigazione e complicità in questi delitti;

10. Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici;

11. Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

12. Baratteria (faits de baraterie);

13. Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati;

14. Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa o frode. Per queste infrazioni la estradizione sarà accordata anche quando non fossero le stesse punite che con pene correzionali, quando però il valore degli oggetti estorti oltrepassi le mille lire. Resta convenuto che l'estradizione sarà pure accordata per ogni complicità alle infrazioni anzidette.

ART. 3. — La presente Convenzione non si applica a condannati e imputati di reati politici. L'individuo, che sarà estradato per altra infrazione alle leggi penali, non potrà in alcun caso esser giudicato o condannato per crimine o delitto politico anteriormente commesso, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto.

L'individuo medesimo non potrà esser processato o con

dannato per qualsivoglia altra infrazione anteriore alla estradizione, quantunque preveduta nella presente Convenzione, a meno che, dopo essere stato punito, ovvero assolto dal delitto che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, ovvero che vi fosse in seguito ritornato.

ART. 4. La estradizione non potrà aver luogo se, dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle leggi del paese nel quale l'imputato o il condannato si fosse rifuggito.

ART. 5.

- In nessun caso, e per nessun motivo, le Alte Parti contraenti potranno esser tenute a consegnare i proprii nazionali.

Se, in base alle leggi vigenti nello Stato al quale il colpevole appartiene, debba questi essere sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

ART. 6. Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo che deve accordare l'estradizione informerà quello del paese al quale il colpevole appartiene, della domanda avuta; e, se quest'ultimo Governo reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi tribunali, quello a cui la domanda di estradizione venne fatta potrà, a sua scelta, consegnarlo, o allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, o a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, del quale in forza della presente Convenzione domandasi la estradizione da una delle Parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territorii dall'individuo mede

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