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come riproduzione illecita. Le opere a cui è applicabile questa disposizione saranno ammesse liberamente nei suddetti territorii per il transito a destinazione di un terzo paese.

ART. 8. - I mandatarii legali o aventi causa degli autori, traduttori, compositori, disegnatori, pittori, scultori, incisori, litografi, ecc., godranno reciprocamente e sotto ogni riguardo dei medesimi diritti che la presente Convenzioné accorda agli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori e litografi stessi.

ART. 9.

Nonostante le stipulazioni degli articoli 1 e 5 della presente Convenzione, gli articoli estratti dai giornali o raccolte periodiche pubblicate in uno dei suddetti territorii potranno venir riprodotti o tradotti nei giornali o raccolte periodiche dell'altro territorio, con che però venga dichiarata la fonte dalla quale vennero estratti.

Questa facoltà però non sarà estesa alla riproduzione e traduzione in uno dei suddetti Stati degli articoli di giornali o raccolte periodiche pubblicate nell'altro quando gli autori abbiano espressamente dichiarato nello stesso giornale o raccolta, in cui fossero comparsi gli articoli, che proibiscono la loro riproduzione.

In nessun caso questa proibizione comprenderà gli articoli di discussione politica.

ART. 10. La vendita e la esposizione nel territorio delle Parti contraenti di opere od oggetti di riproduzione non autorizzata, specificati negli articoli 1, 4, 5 e 6 sono proibite, salvo le disposizioni dell'articolo 12, sia che le predette riproduzioni non autorizzate procedano da uno dei suddetti Stati, sia che procedano da qualunque altro paese straniero.

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ART. 11. In caso di trasgressione delle disposizioni degli articoli precedenti, si procederà al sequestro degli oggetti contraffatti, ed i tribunali applicheranno le pene determinate dalle rispettive legislazioni nel modo istesso che se la infrazione fatte stata commessa a danno di una produzione o di un'opera di origine nazionale.

Gli estremi che caratterizzano la contraffazione saranno determinati dai tribunali dell' uno o dell' altro territorio a seconda della legislazione in ciascuno dei suddetti Stati vigente. ART. 12. Si adotteranno nei suddetti Stati, per via di regolamento d'amministrazione pubblica, i provvedimenti necessarii per ovviare ad ogni difficoltà o complicanza in ragione del possesso e della vendita, per parte di editori, stampatori o librai dell' uno e dell'altro dei suddetti territori, di ristampe di libri appartenenti ai sudditi rispettivi e non caduti nel dominio pubblico, che fossero state fatte od importate da essi anteriormente all'attuazione della presente Convenzione, o che fossero attualmente in corso di pubblicazione o di ristampa non autorizzata.

Questi regolamenti si applicheranno egualmente alle tavole stereotipe (clichés), legni e tavole incise di qualunque specie, come pure alle pietre litografiche esistenti in magazzino presso gli editori o stampatori italiani o tedeschi e costituenti una riproduzione non autorizzata di modelli tedeschi o rispettivamente italiani.

Tuttavia queste tavole stereotipe (clichés), segni e tavole incise d'ogni specie, come pure le pietre litografiche non potranno essere utilizzate che per 4 anni computabili dall' attuazione della presente Convenzione.

ART. 13. I libri d'importazione lecita saranno ammessi reciprocamente dagli uffizi doganali che saranno loro aperti attualmente o che lo fossero in seguito.

ART. 14. Le disposizioni della presente Convenzione non potranno in alcun modo pregiudicare il diritto che appartiene a ciascuna delle Parti contraenti di permettere, sorvegliare e proibire, con misure legislative o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione o la esposizione di qualunque opera o produzione, riguardo alle quali l'autorità competente avesse da valersi di questo diritto.

La presente Convenzione non porterà alcun ostacolo al diritto delle Parti contraenti di proibire la importazione di

libri, che in forza della rispettiva legislazione od in forza di stipulazioni con altri Stati sono o fossero dichiarate contraffazioni.

ART. 15. Nello scopo di facilitare la esecuzione della presente Convenzione, le Parti contraenti si obbligano a darsi mutuamente comunicazione, nel più breve termine possibile, di tutte le leggi e regolamenti attualmente in vigore, concernenti i diritti degli autori alla proprietà letteraria ed artistica, come pure dei cambiamenti che potessero sopraggiungere nella legislazione dei suddetti Stati.

Le Parti contraenti si riservano in pari tempo la facoltà di arrecare di comune accordo alla presente Convenzione qualunque modificazione di cui l'esperienza venisse a dimostrare l'utilità.

ART. 16.

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La presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo lo scambio delle ratifiche. Essa rimarrà in vigore fino al 30 giugno 1875. Nel caso che una delle Parti contraenti non avesse notificato, dodici mesi avanti la scadenza di questo termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, essa rimarrà obbligatoria fino allo spirare di un anno a datare dal giorno in cui l'una o l'altra delle Parti contraenti l'avrà denunziata.

-

ART. 17. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate a Firenze al più presto possibile.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari vi apposero la loro firma ed il sigillo delle loro armi.

Fatto in Firenze, li 28 giugno 1870.

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Ratificata da S. M.: Firenze, 31 luglio 1870. - Scambio

delle ratificazioni: Firenze, 4 giugno 1871.

XVI.

1870, 30 giugno.

MADRID.

Secondo articolo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 22 febbraio 1870, fra l'Italia e la Spagna, relativo alla durata del Trattato stesso.

I plenipotenziari di ambe le parti contraenti dichiarano in nome dei loro rispettivi Governi che essi si obbligano a far cessare gli effetti del trattato di commercio e di navigazione stipulato fra l'Italia e la Spagna il dì 22 febbraio scorso, prima della spirazione del termine fissato per la sua durata nell'articolo 17 del medesimo, un anno dopo che una delle due parti contraenti l'avrà denunziato o ne avrà domandato la revisione.

Il presente articolo addizionale sarà considerato come parte integrante del sopradetto trattato e sarà ratificato allo stesso tempo di questo.

In fede di che lo hanno segnato e munito dei loro sigilli in Madrid, il 30 giugno 1870.

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Ratificato da S. M.: Firenze, 21 agosto 1870.- Scam

bio delle ratificazioni: Madrid, 10 settembre 1870.

XVII.

1870, 2 luglio.

FIRENZE.

Convenzione postale fra l'Italia e il Belgio.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Belges, également animés du désir d'améliorer et de régler sur une base plus libérale le service des correspondances entre leurs Etats respectifs au moyen d'une nouvelle Convention, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

Le sieur Joseph avocat Gadda, Commandeur de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, Grand-Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Sénateur du Royaume, Ministre des Travaux Publics; et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

Le sieur Henri Solvyns, Commandeur de son Ordre de Léopold, Grand'Croix de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, et de l'Ordre du Christ de Portugal, décoré de l'Ordre du Médjidié de deuxième classe, Grand Commandeur de l'Ordre du Sauveur, Commandeur de l'Ordre de Danebrog, décoré de l'Ordre du Nichan Iftikar de cinquième classe, Chevalier de l'Ordre du Mérite de Saxe, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge, etc., etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi d'Italie;

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